La riforma del Condominio

Il 18 Giugno 2013 è entrata in vigore la riforma del condominio (Legge 220/2012). È composta da 32 articoli: i primi 22 hanno in parte sostituito e modificato gli artt. 1117-1139 del codice civile, mentre gli altri 10 articoli riguardano le disposizioni per l’attuazione del codice civile. Pochi di questi articoli sono rimasti identici.

La nuova legge ha reso più trasparente la gestione amministrativa del condominio. certamente sarebbe stato più agevole e organico se il legislatore avesse dichiarato il condominio persona giuridica alla stregua delle società di capitali, come accade in molti paesi europei. Si è preferito, invece, seguire la linea tracciata dal codice civile del 1942, modificando e aggiornando una parte considerevole della vecchia legge.

Fatta questa premessa, percorriamo i punti salienti della riforma del condominio:

  • è stato ampliato l’elenco delle parti comuni, con l’aggiunta dei pilastri, delle travi portanti e dei sottotetti, nonché degli impianti di ricezione radiotelevisiva e di flussi telematici. Inoltre è stata estesa la disciplina delle parti comuni anche ai supercondomini, descrivendone caratteristiche e peculiarità;
  • è aumentata l’autonomia dei condòmini: infatti, per la prima volta viene riconosciuto al singolo condomino il diritto a installare un impianto incividuale per la ricezione radiotelevisiva o per il riscaldamento. Non solo: è stata introdotta la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per singole unità abitative senza autorizzazione dell’assemblea. Questo è un punto particolarmente importante e attuale: solare, eolico e la stessa efficienza energetica entrano così in gioco nella vita condominiale.
  • l’amministatore è stato investito da maggiori poteri e responsabilità. La legge, oltre a disciplinare doveri e poteri, ha ampliato le spettanze dell’amministratore rivestendolo non solo del ruolo di gestore del condominio ma anche di suo rappresentante in giudizio nelle azioni riguardanti le parti comuni.

Vogliamo ricordare che ogni condomino è prima di tutto un normale soggetto giuridico e come tale deve osservare tutte le leggi anche in un ambito condominiale. Nello specifico, non deve violare quanto previsto dal nostro Codice penale in materia di danneggiamento di cose altrui: chi imbratta e commette atti vandalici sulle parti comuni del condominio è passibile di pesanti sanzioni (art. 635 c.p.) così come chi si rende responsabile di rumori, fumi e odori molesti (art 660c.p.).

Nell’elenco delle molestie vanno anche segnalati gli atti persecutori o di stalking, termine che entra sempre più nelle pieghe della cronaca quotidiana e che riguarda anche la vita condominiale. A questo proposito alcuni tribunali hanno recentemente condannato i molestatori di condominio non solo alla pena detentiva prevista dall’art. 612-bis c.p, ma anche al rilascio immediato della propria abitazione condominiale. Queste ultime sentenze, ormai numerosi e identiche nel contenuto, fanno orma parte della giurisprudenza, dottrina applicata dai magistrati come se fosse già norma giuridica.

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L’Avvocato Antonia Cannizzaro è titolare dell’omonimo Studio Legale, realtà operante su tutto il territorio nazionale che offre a condomini ed amministratori assistenza e consulenza legale sui temi del Diritto Immobiliare e del Condominio.

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