In cosa consiste il procedimento “iure sanguinis”?
La legge italiana 5.02.1992 n. 91 prevede la possibilità per i discendenti degli italiani di ottenere la cittadinanza italiana per diritto di sangue e senza limiti di generazioni. L’Italia è l’unico paese che offre questa opzione a differenza di molti altri che limitano la possibilità di ottenere la cittadinanza a poche generazioni. Per ottenere la cittadinanza italiana è necessario dimostrare la propria discendenza italiana presentando tutti i documenti di nascita e di matrimonio a partire dall’avo italiano fino ad arrivare ai candidati interessati. Il principio giuridico che disciplina il riconoscimento della cittadinanza, adottato dallo Stato italiano, è JURE SANGUINIS (per legame di sangue).
Perché la discendenza materna è così peculiare?
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Sulla scorta dell’intervento della Corte Costituzionale, l’equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E’ cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dall’art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Questo è l’orientamento seguito dal Ministero dell’Interno, ma la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948. I discendenti di donne italiane emigrate all’estero, nate prima del 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), possono quindi veder riconosciuto il loro stato di cittadini italiani iure sanguinis avviando un processo in Italia.
La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
- cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L’ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza, in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E’ questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell’atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita;
- cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
Ad esempio:
1) L’avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.
2) Avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poiché nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.
Servizi per la Cittadinanza Ius Sanguinis
Nel seguito viene mostrato l’elenco dei servizi messi a disposizione dallo Studio per tutti i discendenti di avi Italiani che richiedono l’acquisizione della cittadinanza tramite il procedimento “iure-sanguinis”.
Preparazione della Documentazione
Innanzitutto occorre valutare la disponibilità della documentazione provante il legame di sangue con l’avo. Lo Studio mette quindi a disposizione un servizio di ricerca dei certificati di nascita/battesimo/matrimonio; il costo dipende dalla complessità della ricerca, che può variare per ciascun caso specifico (es.: ricerche aggiuntive in seguito a danni dovuti a guerre/terremoti etc..).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:
- l’estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, cosiddetto “negativo di naturalizzazione”, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato.
Analisi della Documentazione
Successivamente, si passa all’analisi della documentazione per la valutazione della fattibilità del processo giudiziale. L’eventuale presenza di errori viene notificata così da consentire l’applicazione delle dovute correzioni ufficiali.
Assistenza in Tribunale
Se i documenti provano la linea di sangue, allora lo Studio mette a disposizione dei richiedenti l’assistenza processuale per il ricorso nei termini dell’art. 702/bis del Codice di Procedura Civile nel Tribunale di Roma (linea materna) e per il ricorso per attesa nelle liste consolari/amministrative superiore ai due anni.
Assistenza Post-Processo
Successivamente all’emissione della sentenza/decreto da parte del giudice, la procedura richiede ulteriori passaggi burocratici: ritiro copia autentica della sentenza e diritti di segreteria, invio degli atti di stato civile (atto di nascita/matrimonio) e sentenza ai Comuni; controllo delle trascrizioni nei registri di stato civile ed invio delle trascrizioni presso residenza scelta (per poter iscriversi all’AIRE), possono chiedere passaporto tramite consolato oppure in italia.
Esempio
Si acceda alla pagina ordinanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per leggere l’articolo che parla del caso F.R., una donna Brasiliana che abbiamo assistito durante l’intero iter processuale.