Tra le prime conseguenze della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, vi è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni, sempre che i coniugi non abbiano già optato per il regime di separazione dei beni, al momento della celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo.
Altra inevitabile questione da regolamentare è quella relativa all’assegnazione della casa familiare. Se non ci sono figli, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente al marito o alla moglie, a meno che entrambi non raggiungano un accordo sul punto. Si dovrà, invece, effettuare un distinguo tra due situazioni: qualora sia di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell’immobile, qualora sia di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario. Rimanendo inalterato lo status di coniuge, inoltre, ciascuno di essi avrà diritto a una quota della pensione di reversibilità e, resterà titolare, altresì, dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso del consorte durante tale fase transitoria del rapporto.
Per quanto concerne, più in generale, la gestione dei rapporti economici tra i coniugi, tra le immediate conseguenze della separazione vi è lo scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale, mentre i beni restano di proprietà comune ovvero esclusiva dei coniugi. I beni da considerarsi “personali” e i beni il cui acquisto è stato precedente al matrimonio rimangono di proprietà esclusiva del coniuge intestatario. Medesima soluzione si ha per l’ipotesi in cui sia stato scelto il regime di separazione legale dei beni, già nel momento delle nozze oppure in un qualunque tempo successivo.