Cass. 13/10/2014, n. 21588
Analogamente a quanto accade per i marchi di forma, l’adozione di una particolare combinazione cromatica per contraddistinguere un determinato prodotto può costituire oggetto di registrazione come marchio soltanto a condizione che la sua utilizzazione, oltre a non essere imposta dalla natura stessa del prodotto o necessaria per il raggiungimento di un risultato tecnico o tale da conferire un valore sostanziale al prodotto, sia del tutto avulsa da una funzione ornamentale, risultando ispirata a criteri di pura fantasia o di attitudine differenziatrice.
Svolgimento del processo
1. – La Schindler S.p.a., appartenente al gruppo Schindler ed operante nel settore della vendita e della manutenzione di ascensori, scale e marciapiedi mobili, e la Inventio A.G., appartenente al medesimo gruppo e detentrice del patrimonio di brevetti e know how inerenti ai relativi prodotti, convennero in giudizio la Tecno S.r.l., chiedendo l’accertamento della responsabilità della stessa, ai sensi dell’art. 2598 c.c. e del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 6-bis, per aver offerto, venduto ed installato scale mobili che costituivano imitazione servile di quelle da esse commercializzate e contraddistinte dalla sigla SWE, nonchè per contraffazione di marchio, in relazione alla domanda (OMISSIS) depositata il 23 settembre 1998, con la conseguente inibizione di ulteriori attività anticoncorrenziali e la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, e con la pubblicazione della sentenza.
Si costituì la società convenuta, contestando la fondatezza della domanda, e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’invalidità della registrazione o del marchio, nonchè la dichiarazione d’illiceità delle turbative commerciali poste in essere dalle attrici nei suoi confronti, con le conseguenti pronunce inibitorie e risarcitorie.
Su istanza della convenuta, fu autorizzata la chiamata in causa della Suzhou Jiangnan Elevator Co., produttrice delle scale mobili in questione, che non si costituì in giudizio.
1.1. – Con sentenza del 5 agosto 2005, il Tribunale di Milano a) dichiarò la nullità del marchio, per difetto di distintività, b) accertò l’avvenuto compimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile e c) la violazione da parte della convenuta della disciplina delle informazioni riservate di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 6-bis; d) inibì la prosecuzione di tali attività, e) condannò la convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, f) autorizzò la pubblicazione del dispositivo della sentenza, g) escluse invece l’illiceità delle iniziative intraprese dalle attrici, e h) dichiarò non luogo a provvedere in ordine alla domanda proposta nei confronti della chiamata in causa, per difetto di prova della relativa notificazione.
2. – L’impugnazione proposta dalla Tecno è stata accolta dalla Corte d’Appello di Milano, che con sentenza del 20 febbraio 2007 ha rigettato le domande proposte dalle attrici, rigettando inoltre il gravame incidentale dalle stesse avanzato, e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Premesso che la sentenza di primo grado non era stata impugnata nella parte in cui aveva escluso l’efficacia distintiva delle caratteristiche diverse dall’aspetto esteriore dei prodotti, la Corte ha rilevato che gli elementi individualizzanti delle scale mobili contraddistinte dalla sigla SWE erano costituiti dalla balaustra in cristallo trasparente con corrimano senza profili di sostegno a vista e da gradini aventi la superficie ed i bordi dell’alzata contornati di giallo. Ha peraltro osservato che, come riferito dal c.t.u., la balaustra in cristallo, oltre non essere presente in tutte le scale mobili prodotte dalla Schindler, era comune ad altre scale mobili di diversa produzione, mentre l’impiego di bande gialle era largamente diffuso per segnalare ingombri o delimitare zone di calpestio, ed ha pertanto concluso che tali elementi, considerati sia individualmente che nella loro combinazione, erano privi di capacità distintiva, in quanto l’ampia utilizzazione sul mercato impediva che nel consumatore medio si consolidasse la percezione della loro riconducibilità ad un determinato produttore.
Ha conseguentemente negato il riconoscimento della tutela del marchio e di quella prevista contro la concorrenza sleale per confusione, escludendo anche la configurabilità di una violazione dei principi della correttezza professionale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 3.
Pur ammettendo, infatti, che tale illecito era deducibile parallelamente a quello di cui all’art. 2598 c.c., n. 1, in relazione all’inosservanza dell’onere di differenziazione imposto dalla lealtà commerciale, ha rilevato che nella specie le attrici si erano limitate a far valere l’approfittamento del lavoro altrui unicamente sotto il profilo dell’imitazione dei particolari caratterizzanti le scale mobili della Schindler, la cui capacità distintiva era rimasta esclusa; ha aggiunto che la condotta lamentata non era configurabile come concorrenza parassitaria, la quale avrebbe richiesto la prova di una continua e sistematica serie di comportamenti imitativi della produzione altrui, nella specie neppure allegata.
La Corte ha ritenuto insussistente anche la violazione del segreto aziendale, rilevando che, nonostante l’importanza delle informazioni tecnologiche riservate emergente dal contratto di joint venture stipulato dalla Schindler con la Souzhu General Elevator Plant e la conseguente predisposizione di meticolose cautele per mantenerle segrete, la notorietà degli elementi che componevano le scale mobili in questione, in mancanza di privativa, ne rendeva le caratteristiche costruttive facilmente accessibili agli operatori del settore. Ha osservato al riguardo che, analogamente a quanto accade per i pezzi di ricambio, un elemento componente di un meccanismo non coperto da privativa o caduto in pubblico dominio è utilizzabile in tutte le varianti e combinazioni che costituiscono applicazione del medesimo concetto inventivo, dovendo ritenersi lecita la ricerca di compatibilità per prodotti intercambiabili nell’ambito di una normale concorrenza di mercato. Ha escluso che l’acquisizione degli elementi utilizzati per la produzione delle scale mobili fosse dovuta a fraudolenta sottrazione da parte della Jiangnan, osservando che quest’ultima aveva acquistato dalla fonderia cinese Xin Yi, produttrice dei gradini per conto della Schindler, una partita di gradini che quest’ultima aveva rifiutato di ritirare adducendone la scadente qualità, e ritenendo che tale circostanza evidenziasse l’intervenuto affidamento di disegni e prodotti alla libera disponibilità della fonderia. Ha affermato comunque che l’estraneità della Tecno al contratto di joint venture impediva di ricollegarne la responsabilità all’eventuale violazione dei relativi obblighi, in mancanza della dimostrazione di una consapevole partecipazione alla condotta illecita con la finalità di perseguire un vantaggio concorrenziale.
3. – Avverso la predetta sentenza la Schindler e la Inventio propongono ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria. La Tecno resiste con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 1 e del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 7, 13 e 25, osservando che, ai fini della dichiarazione di nullità del marchio e dell’esclusione della concorrenza sleale per imitazione servile, la sentenza impugnata ha valutato la capacità distintiva dei segni utilizzati da esse ricorrenti in riferimento alla capacità percettiva di un generico consumatore medio, anzichè a quella del pubblico medio al quale i segni erano rivolti. Poichè, infatti, la funzione del marchio consiste nell’indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto al fine di orientarne le scelte, per verificare se il segno sia idoneo a svolgere tale funzione occorre fare riferimento alla percezione del pubblico al quale il prodotto è specificamente destinato; tale principio trova applicazione anche in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, ai fini della quale la capacità distintiva del segno dev’essere valutata allo stesso modo di quella del marchio registrato. Il riferimento alla percezione del pubblico, decisivo ai fini della distinzione tra i segni registrabili e quelli non registrabili per mancanza di carattere distintivo, è volto ad evitare che il giudizio di originalità resti affidato alla diversa sensibilità di ciascun giudice, e dev’essere necessariamente calibrato sul grado di esperienza e specializzazione dei consumatori, il quale influenza inevitabilmente la percezione dei segni distintivi tipici del prodotto. In questa prospettiva, secondo le ricorrenti, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la capacità distintiva dei segni da loro utilizzati ponendosi nell’ottica dell’acquirente di scale mobili, il quale, a differenza dell’utente, è un tecnico specializzato, ben informato e conoscitore dell’intero settore in esame, nel quale operano poche imprese a livello mondiale.
1.1. – Il motivo è infondato.
E’ pur vero, infatti, che ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall’imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l’immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non già del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza (cfr. Cass., Sez. 1, 26 marzo 2004, n. 6080; 10 aprile 1975, n. 1329). Nella specie, tuttavia, non vi è alcun elemento dal quale possa desumersi che, nel richiamare la figura del consumatore medio al fine di escludere l’idoneità dei particolari che caratterizzano le scale mobili in questione a consentirne l’immediato collegamento con la produzione della Schindler, la sentenza impugnata abbia inteso conferire rilievo alla percezione degli utilizzatori finali di tale prodotto, piuttosto che a quella dei possibili acquirenti.
Nell’attribuire una scarsa capacità individualizzante alle balaustre in cristallo ed alle bande gialle di demarcazione dei gradini, la Corte di merito ha posto infatti in risalto il valore estetico riconosciuto alle prime quali elementi architettonici e le esigenze funzionali assolte dalle seconde sotto il profilo della sicurezza, in tal modo soffermandosi su aspetti normalmente estranei all’ottica di chi si avvalga di tale impianto per spostarsi all’interno di un luogo pubblico o privato, e maggiormente confacenti a quella di chi, volendo installarlo in un determinato ambiente, debba prenderne in considerazione l’aspetto esteriore e le caratteristiche di funzionamento. Se è vero, d’altronde, che nella concezione che emerge dalla più recente evoluzione normativa e dall’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale il marchio assolve anche una funzione pubblicitaria o suggestiva, collegata al suo intrinseco potere di richiamo della clientela, e consistente pertanto nell’attrarre il consumatore, inducendolo all’acquisto (cfr. Cass., Sez. 1, 3 dicembre 2010, n. 24620; Corte di Giustizia UE, 25 marzo 2010, in causa 278/08, Bergspechte; 18 giugno 2009, in causa 487/07, L’Oreal), è anche vero, però, che la sua principale funzione resta quella di consentire l’identificazione della provenienza dei prodotti e dei servizi ai quali si riferisce, che non risponde ad un’ottica esclusivamente promozionale, e non assume pertanto rilievo soltanto nei confronti di potenziali acquirenti, ma di chiunque venga in contatto con i prodotti ed i servizi contrassegnati dal segno distintivo.
2. – Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel valutare la capacità distintiva della banda gialla che contorna i gradini, la Corte di merito ha erroneamente attribuito alla stessa una funzione di demarcazione dell’ingombro dei gradini, laddove essa non ha alcuna valenza funzionale, ma costituisce esclusivamente una caratterizzazione del prodotto che vale a distinguerlo da quello di altre aziende.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
Analogamente a quanto accade per i marchi di forma, l’adozione di una particolare combinazione cromatica per contraddistinguere un determinato prodotto può infatti costituire oggetto di registrazione come marchio soltanto a condizione che la sua utilizzazione, oltre a non essere imposta dalla natura stessa del prodotto o necessaria per il raggiungimento di un risultato tecnico o tale da conferire un valore sostanziale al prodotto, sia del tutto avulsa da una funzione ornamentale, risultando ispirata a criteri di pura fantasia o di attitudine differenziatrice; l’apprezzamento in ordine alla possibilità di discernere la capacità distintiva dal pregio estetico o dall’utilità funzionale e di attribuire la prevalenza alla prima costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile esclusivamente per incongruenza ed illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, 29 maggio 1999, n. 5243). La parte che intenda far valere il predetto vizio in sede di legittimità non può peraltro limitarsi a far valere il proprio personale convincimento, in contrasto con quello espresso nella sentenza impugnata, ma ha l’onere d’indicare con precisione le lacune e le carenze argomentative dell’iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, ovvero gli elementi di giudizio ai quali è stato attribuito un significato fuori dal senso comune, o ancora gli argomenti utilizzati che risultino in insanabile contrasto tra loro (cfr. Cass., Sez. lav., 23 maggio 2007, n. 12052; Cass., Sez. 1, 7 marzo 2007, n. 5274). Nella specie, invece, le ricorrenti si limitano ad insistere sul carattere distintivo delle strisce apposte ai gradini, contestando il valore funzionale attribuito alle stesse dalla Corte di merito, senza però essere in grado di spiegare le ragioni per cui il ragionamento da quest’ultima seguito dev’essere ritenuto illogico o incoerente, in tal modo dimostrando di voler sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il riesame della controversia nel merito, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288; Cass., Sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17477).
3. – Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 98 e 99, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione delle norme poste a tutela del segreto aziendale. Premesso che tale fattispecie è astrattamente riconducibile sia all’illecito concorrenziale che alla violazione di un diritto di proprietà industriale, sostengono che ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2598, n. 3, non è necessario l’accertamento dei requisiti prescritti dall’art. 98: tale disposizione, infatti, a differenza del R.D. n. 1127 del 1939, art. 6- bis, non prevede un’ipotesi specifica di concorrenza sleale, ma, facendo salva la relativa disciplina, si affianca ad essa, tutelando le informazioni aziendali riservate, le quali costituiscono oggetto di un autonomo diritto di proprietà industriale, in tal modo esaurendo le esigenze di tutela risultanti dall’art. 39 dello accordo TRIPs, firmato a Marrakech il 14 aprile 1994. La fattispecie prevista dagli artt. 98 e 99 cit., colpisce soltanto l’effettiva violazione del segreto aziendale, mentre la concorrenza sleale costituisce un illecito di pericolo, comprendente anche le condotte prodromiche alla violazione vera e propria; la prima tutela una notizia di oggettiva rilevanza economica e di natura riservata, che assume rilevanza giuridica soltanto in presenza dei requisiti previsti dall’art. 98, e postula l’acquisto del diritto sostanziale da parte di qualsiasi soggetto, nonchè la rivelazione a terzi, l’acquisizione o l’utilizzazione in mancanza del consenso dell’avente diritto; essa non richiede nè la qualifica di imprenditore dei soggetti coinvolti, nè l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra gli stessi e neppure la violazione dei principi della correttezza professionale, che, unitamente all’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui azienda, costituiscono i presupposti per la configurabilità dell’illecito concorrenziale.
4. – Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel verificare la sussistenza dei requisiti di segretezza prescritti dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 98, la Corte di merito ha affermato la facile accessibilità e reperibilità delle componenti delle scale mobili della Schindler, senza considerare che tali parti, oltre ad essere mantenute segrete con idonee misure di riservatezza, erano accessibili soltanto attraverso l’acquisto e l’esame scompositivo dei prodotti, costosi e tutt’altro che agevoli. L’asserita notorietà delle relative notizie si pone inoltre in contrasto con il riconoscimento del loro valore economico e con la predisposizione delle cautele necessarie ad assicurarne la riservatezza, logicamente connessa alla mancanza di privativa. Inappropriato risulta poi il richiamo all’orientamento giurisprudenziale in materia di pezzi di ricambio, i quali non sono per definizione segreti, così come evidente risulta la confusione tra i singoli componenti delle scale mobili, in ordine ai quali esse ricorrenti non avevano avanzato alcuna pretesa, e la loro particolare combinazione, che costituiva il know how illecitamente sottratto dalla convenuta.
5. – Con il quinto motivo d’impugnazione, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 98, comma 1, lett. a), sostenendo che, nell’indicare come riservate quelle notizie che non sono generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore, tale disposizione postula una nozione relativa di segretezza, riferibile anche alle specifiche costruttive delle scale mobili della Schindler: queste ultime, infatti, oltre a non essere generalmente note, non erano necessitate e non erano comunque facilmente accessibili; la circostanza che i singoli componenti fossero di uso comune non ne escludeva inoltre la segretezza, nel loro insieme o nella loro precisa combinazione.
6. – Con il sesto motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, osservando che, nell’escludere la sussistenza dell’illecito concorrenziale, la Corte di merito ha omesso di verificare la conformità del comportamento della Tecno e della Jangnan ai principi della correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare l’altrui azienda.
Premesso infatti che le informazioni in possesso della Schindler non erano affatto di pubblico dominio, sostengono che l’ammissibilità della ricerca di compatibilità, nella specie peraltro neppure dedotta, e dell’acquisizione della clientela altrui non esclude l’illiceità della sottrazione ed utilizzazione di segreti aziendali, nonostante la disponibilità sul mercato del prodotto realizzato secondo tali informazioni.
7. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica inerente alla configurabilità di una violazione di segreti aziendali, sono infondati.
Il giudizio in esame ha ad oggetto una vicenda svoltasi interamente in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 30 del 2005, e pertanto, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, ad esso non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 98 e 99 del medesimo decreto, ma il R.D. n. 1127 del 1939, art. 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 14 marzo 1996, n. 198, art. 6-bis, all’epoca vigente. Tale disposizione, com’è noto, fu emanata in attuazione dell’art. 39 degli accordi TRIPs, che imponeva agli Stati aderenti di predisporre una tutela specifica per le informazioni segrete, e qualificava come atto di concorrenza sleale la rivelazione o l’acquisizione o utilizzazione in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali segrete, facendo tuttavia salvo il disposto dell’art. 2598 c.c., n. 3: per effetto di quest’ultima precisazione, una parte della dottrina ravvisò nella fattispecie in esame un’ipotesi specifica di violazione del segreto aziendale, che non escludeva peraltro la configurabilità di altri illeciti in base alla clausola generale di cui all’art. 2598, n. 3, segnatamente nel caso in cui gli atti di acquisto, utilizzazione e divulgazione avessero ad oggetto informazioni di impresa non qualificabili come segrete per difetto dei requisiti di cui alla norma in esame, mentre altri ritennero che quest’ultima esaurisse la tipizzazione degl’illeciti, ed il richiamo all’art. 2598, n. 3, assumesse rilievo soltanto ai fini della sufficienza della potenzialità dannosa della condotta per la configurabilità dell’illecito.
7.1. – La sentenza impugnata ha aderito al primo orientamento, non escludendo in linea generale l’ammissibilità di una tutela residuale dei segreti aziendali ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 3, ma negando la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 6-bis, e specificamente della non facile accessibilità delle informazioni agli esperti ed agli operatori del settore, in considerazione della notorietà acquisita sul mercato dagli elementi che compongono le scale mobili della Schindler e della facile reperibilità degli stessi, che ne rendono agevolmente conoscibili le caratteristiche costruttive. Tale affermazione dev’essere posta in relazione con il rilievo, preliminarmente compiuto dalla Corte di merito, che la sentenza di primo grado non era stata censurata nella parte in cui aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della riconoscibilità del prodotto come proveniente da una determinata impresa, le caratteristiche diverse dall’aspetto esteriore, in quanto elementi interni, funzionali o meccanici. Alla stregua di tale precisazione, risultano assolutamente inconferenti le considerazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti in ordine alla segretezza dei singoli componenti o della loro combinazione ed alle misure adottate per assicurare la riservatezza delle loro caratteristiche, nonchè alla difficoltà ed all’onerosità dell’acquisizione della relativa conoscenza attraverso il c.d. reverse engineering: la natura esteriore dei particolari ai quali era ormai limitato il dibattito processuale (vale a dire le balaustre in cristallo e le bande gialle di demarcazione dei gradini), rendendone possibile la conoscenza da parte di qualsiasi potenziale acquirente od utilizzatore finale fin dal momento dell’immissione delle scale mobili sul mercato, escludeva infatti in radice la sussistenza del presupposto di cui alla lett. a) dello art. 6-bis, comma 1, dovendo le relative informazioni essere considerate, se non generalmente note, quanto meno ormai facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore.
7.2. – L’ampia diffusione della conoscenza dei particolari costruttivi in questione tra il pubblico dei consumatori fa apparire superflua anche una specifica presa di posizione in ordine all’accennato dibattito riguardante il residuo ambito di applicazione dell’art. 2598, n. 3, in tema di violazione dei segreti aziendali: anche a voler ritenere, infatti, che a quest’ultima disposizione resti affidata la tutela dello imprenditore dalla propalazione, con mezzi non conformi alla correttezza professionale, d’informazioni non aventi il grado di riservatezza richiesto ai fini dell’applicabilità del R.D. n. 1127 del 1939, art. 6-bis, dovrebbe comunque escludersi nella specie la configurabilità della concorrenza sleale, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre, a tal fine, che le notizie rivelate a terzi o da questi acquisite o utilizzate fossero destinate a non essere divulgate al di fuori dell’azienda (cfr. Cass., Sez. 1, 20 gennaio 2014, n. 1100; 30 maggio 2007, n. 12681; 20 marzo 1991, n. 3011).
8. – Restano conseguentemente assorbiti il settimo e l’ottavo motivo, con cui le ricorrenti hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’escludere la sussistenza dell’illecito concorrenziale, la sentenza impugnata ha erroneamente rilevato la mancata dimostrazione del vantaggio ritratto dalla impresa imitatrice e del corrispondente discapito dell’imitata, che non rientrano tra gli elementi costitutivi della fattispecie, trascurando invece gli elementi di prova addotti a sostegno dell’illecita sottrazione ed utilizzazione delle specifiche costruttive delle scale mobili.
9. – Resta altresì assorbito il nono motivo, con cui le ricorrenti hanno insistito sulla violazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità della Tecno per l’illecito concorrenziale, in ragione della mancata dimostrazione della consapevole partecipazione della stessa alla condotta della Jangnan, senza considerare che l’esistenza di un interesse dell’imprenditore all’atto concorrenziale compiuto da un terzo fa presumere, fino a prova contraria, la partecipazione indiretta all’illecito, senza che sia richiesto un pactum sceleris o il concorso di entrambi i soggetti nella deliberazione o nell’attuazione della condotta.
10. – Con il decimo motivo, le ricorrenti deducono ancora la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, affermando che, nel ricondurre all’imitazione servile il lamentato approfittamento del risultato del lavoro altrui, la Corte di merito non ha tenuto conto che esse ricorrenti avevano fatto valere un titolo autonomo di responsabilità, fondato sull’illecita appropriazione dei risultati della propria attività d’impresa, derivante dalla pedissequa copiatura delle parti esterne e dei meccanismi interni dei prodotti della Schindler, e sulla conseguente riduzione dei costi connessi alla progettazione, alla realizzazione ed all’immissione del prodotto sul mercato.
10.1 – Il motivo è inammissibile.
Nell’escludere la responsabilità dell’appellante per l’approfittamento del lavoro altrui, la Corte di merito non si è limitata a dare atto della mancata dimostrazione di una sistematica e continuativa riproduzione delle iniziative e delle scelte strategiche delle appellate, volta ad appropriarsi dei risultati di mercato da queste ultime conseguiti, ma ha precisato che tale attività imitativa non era stata neppure in concreto dedotta, essendosi le appellate limitate a far valere la pedissequa copiatura dei particolari costruttivi delle scale mobili, senza fare alcun riferimento alla concorrenza parassitaria. Tale rilievo, avente carattere pregiudiziale, in quanto riflettente la mancata deduzione del predetto titolo di responsabilità, non viene censurato dalle ricorrenti, le quali si limitano ad insistere sulla configurabilità della concorrenza parassitaria in alternativa all’imitazione dei prodotti altrui, che la Corte di merito non ha affatto negato, astenendosi inoltre dal riportare nel ricorso le parti dell’atto di citazione in primo grado nelle quali sarebbe stata dedotta la fattispecie in questione, con la conseguenza che il motivo, oltre a non attingere la ratio decidendi della pronuncia impugnata, risulta privo di autosufficienza.
11. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
L’obiettiva discutibilità delle questioni trattate, alcune delle quali hanno carattere di novità, non avendo costituito oggetto di precedenti nella giurisprudenza di legittimità, consente invece di escludere la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla controricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non essendo configurabile, in riferimento alle predette questioni, la mala fede o la colpa grave della ricorrente, le quali presuppongono che la parte fosse consapevole fin dall’origine dell’infondatezza delle proprie tesi difensive o ne ignorasse colpevolmente l’infondatezza (cfr. Cass., Sez. 6, 30 novembre 2012, n. 21570; Cass., Sez. 1, 8 marzo 2007, n. 5337; 8 settembre 2003, n. 13071).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Schindler S.p.a. e la Inventio A.G. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, ivi compresi Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014