Il Ruolo dell’Avvocato Divorzista
L’allontanamento dal proprio coniuge rappresenta per molti un evento doloroso e non privo di conseguenze, che mette le persone di fronte a scelte importanti riguardanti il nuovo assetto economico ed emotivo che li accompagnerà da lì in avanti.
Durante i colloqui orientativi organizzati presso lo Studio Legale Cannizzaro a Bologna, molte persone ci confidano le paure e le angosce che li affliggono in un momento così delicato come una separazione: “Ma come faccio con i ragazzi? Come posso trovare il miglior accordo per la casa e per tutelare il patrimonio familiare?”.
Al Legale di fiducia in questo caso si richiede un notevole sforzo: innanzitutto quello di presentare il quadro della normativa vigente e la sua caratterizzazione nel caso specifico in una forma comprensibile, senza omettere alcun dettaglio, mostrando le regole e i procedimenti così come sono, prive di sconti o di addolcimenti volti ad imbonire il cliente. Inoltre, un buon avvocato matrimonialista non deve confondere l’interlocutore con un vortice di commi, note e procedure criptiche, gonfiando ingiustamente le proprie competenze e la parcella che ne consegue.
Oltre ad applicare la massima trasparenza sui costi dei servizi offerti, è infine suo dovere farsi carico della giusta dose di sensibilità ed umanità, per consentire ai coniugi di gestire con la maggiore serenità e fiducia possibili la conclusione di una relazione coniugale.
Durante la fase di separazione, l’Avvocato diventa una figura chiave nel caso in cui i coniugi vogliamo collaborare lealmente per raggiungere un accordo; infatti oggi grazie alla legge n. 132/2014, è possibile separarsi in modo rapido e senza comparire davanti al Giudice. Mediante la nuova procedura della negoziazione assistita, i coniugi, in presenza dei rispettivi avvocati, possono raggiungere un accordo consensuale di separazione e divorzio legale senza dover passare per un procedimento giudiziale.
Antonia Cannizzaro, Avvocato esperto in Separazione e Divorzio a Bologna, oltre ad applicare la massima trasparenza sui costi dei servizi offerti, mette a disposizione la giusta dose di sensibilità ed umanità, per consentire ai coniugi di gestire con la maggiore serenità e fiducia possibili la conclusione di una relazione coniugale. Grazie all’esperienza maturata ed un aggiornamento costante sull’evoluzione della Legge Italiana in tali ambiti, il team dello Studio Legale riesce sempre a fornire il sostegno reale e completo che tutti i coniugi si aspettano di ricevere.
Aree di Applicazione
Nel seguito è possibile trovare la lista delle aree di applicazione della Dott.ssa Cannizzaro, Avvocato esperto in Separazione e Divorzio a Bologna, e i corrispondenti link di approfondimento:
- ricorsi per la separazione consensuale dei coniugi o per mezzo di negoziazione assistita (separazione davanti all’Avvocato, senza ricorso in Tribunale)
- ricorsi per la separazione giudiziale dei coniugi; ricorsi per l’ottenimento del divorzio congiunto (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario); divorzio con negoziazione assistita (divorzio davanti all’Avvocato, senza ricorso in Tribunale)
- ricorsi per l’ottenimento del divorzio giudiziale (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario);
- ricorsi congiunti o giudiziali per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
- assistenza e consulenza legale nel diritto di famiglia e mediazione familiare ed infine assistenza alla famiglia senza matrimonio.
Se desideri ottenere un primo appuntamento in Studio descrivici brevemente il tuo caso tramite il modulo delle richieste. Grazie ai nostri colloqui orientativi potrai acquisire informazioni certe e dettagliate sulle Tutele e i Diritti messi a disposizione oggi dalla Legge. Qualora desideri inviarci dei fascicoli, manda una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] per sottoporre all’esame della Dott.sa Cannizzaro, Avvocato per Separazioni e Divorzi a Bologna, tutta la documentazione.
La Negoziazione Assistita
La negoziazione assistita è un accordo che si raggiunge all’esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti, con l’assistenza di due avvocati e con l’impegno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere i loro rapporti in maniera amichevole.
Tale accordo, va concluso in forma scritta ed è sottoscritto dagli avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e che certificano l’autenticità delle firme dei coniugi. Se rispetta questi elementi, la negoziazione assistita produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale. Tuttavia, è prima necessario sottoporre l’accordo al vaglio del PM (regolamentato in maniera più stringente se ci sono figli minori) e poi trasmetterlo allo stato civile per le necessarie annotazioni.
Quali sono i tempi della negoziazione assistita?
Dalla sottoscrizione dell’accordo in studio la procedura si completa mediamente in 20 giorni complessivi, con l’invio dell’atto di separazione al Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione definitiva.
La Separazione Consensuale
La separazione consensuale consiste nell’autorizzazione a vivere separati nel reciproco rispetto e trova titolo nell’accordo dei coniugi omologato dal Tribunale o sottoscritto in studio davanti all’avvocato a mezzo di negoziazione assistita. L’accordo viene stipulato in privato con l’assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.
Tra le forme di separazione dei coniugi che ancora oggi si svolgono all’interno delle aule di giustizia, la separazione consensuale è sicuramente quella privilegiata dall’ordinamento, preferibile rispetto a quella giudiziale non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide.
L’accordo di separazione non ha alcun effetto se non redatto secondo determinati criteri e senza l’omologazione o autorizzazione del Tribunale; il nostro studio può assistervi con professionalità e competenza in ogni fase del percorso necessario per raggiungere la concordia su tutte le condizioni di separazione, anche attraverso sedute di mediazione, consulenza o negoziazione finalizzate ad una maggiore comprensione dei vostri diritti.
La Separazione Giudiziale
Qualora i coniugi non riescano a trovare un’intesa circa le condizioni di separazione (vedi Separazione Consensuale), sarà necessario ricorrere ad un Avvocato per intraprendere il percorso di separazione giudiziale. Per quanto riguarda i presupposti, nella stesura originaria del codice civile del 1942, in aderenza al principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio, la separazione (e non ancora il divorzio, introdotto con la legge n. 898/1970) era consentita esclusivamente in caso di colpa di uno dei coniugi.
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge n. 151/1975), invece, il codice civile è stato novellato, con la conseguenza che si è ammesso che i coniugi si separino anche per circostanze oggettive imprevedibili subentrate a turbare l’armonia della coppia e, più in generale, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151, comma 1 del codice civile “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”.
Al fine di accertare la suddetta intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi risultando sufficiente “la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti” (Cass. Civ. sent. n. 7148 del 1992). In ogni caso l’indagine sull’intollerabilità della convivenza non può basarsi sull’analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi, secondo quanto emerge in seno al procedimento.
Conseguenze Patrimoniali della Separazione e del Divorzio
Tra le prime conseguenze della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, vi è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni, sempre che i coniugi non abbiano già optato per il regime di separazione dei beni, al momento della celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo.
Altra inevitabile questione da regolamentare è quella relativa all’assegnazione della casa familiare. Se non ci sono figli, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente al marito o alla moglie, a meno che entrambi non raggiungano un accordo sul punto. Si dovrà, invece, effettuare un distinguo tra due situazioni: qualora sia di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell’immobile, qualora sia di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.
Rimanendo inalterato lo status di coniuge, inoltre, ciascuno di essi avrà diritto a una quota della pensione di reversibilità e, resterà titolare, altresì, dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso del consorte durante tale fase transitoria del rapporto.
Se dal legame tra i due coniugi sono nati figli, l’accordo di separazione non può trascurare di adottare i relativi provvedimenti, tenendo conto che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi e che i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre. I genitori devono mantenere i figli, anche maggiorenni ma non ancora sufficienti economicamente, in proporzione al loro reddito. Anche l’assegnazione della casa coniugale è influenzata dal perseguimento del primario interesse dei figli.
Per queste ragioni l’Avvocato suggerisce, in via generale, sempre di ascoltare i minori prima di prendere dei provvedimenti che li riguardino.
Modifica delle Condizioni di Separazione e Divorzio
Le condizioni di separazione stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice in sede di separazione giudiziale, così come gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, sono sempre suscettibili di modifica.
Normalmente ciò avviene al verificarsi di eventi sopravvenuti, quando cioè episodi esterni prima non conosciuti vadano ad incidere sull’equilibrio negoziale eventualmente già raggiunto dai coniugi. Le modalità procedurali auspicabili per addivenire alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto.
Qualora risulti impossibile un’intesa in tal senso, il coniuge interessato alla variazione sarà tenuto a introdurre un apposito procedimento mediante ricorso ai sensi dell’art. 710 codice di procedura civile, con l’assistenza necessaria di un avvocato. Il giudice deve sentire entrambe le parti e può disporre l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento.
A tale domanda seguirà o l’emissione di un decreto avente la natura di sentenza che, pertanto, conterrà specifica motivazione e sarà passibile di impugnazione con i mezzi espressamente previsti dall’ordinamento, oppure, nei casi di gravità e urgenza, l’adozione di un provvedimento modificatorio provvisorio, sempre revocabile e a sua volta modificabile.