Piaggio contro Zhejiang

Introduzione

Nel 2010, la società cinese Zhejiang Zhongneng Industry Group ha ottenuto dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la registrazione del disegno o modello comunitario raffigurato qui di seguito (in prosieguo: lo «scooter della Zhejiang»):

marchio scooter piaggio

I Fatti

Nel 2014, la società italiana Piaggio & C. ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità di tale disegno o modello, affermando che quest’ultimo non soddisfaceva i requisiti della novità e del carattere individuale rispetto al disegno o modello «Vespa LX» (in prosieguo: lo «scooter Vespa LX»; v. immagini qui sotto), divulgato a partire dal 2005 e che riproduceva le linee e le caratteristiche di forma del famoso motociclo Vespa, icona del design italiano dal 1945. La Piaggio ha inoltre fatto valere che lo scooter Vespa LX era protetto, in Italia, come marchio tridimensionale non registrato e, in Francia e in Italia, come opera dell’ingegno nell’ambito del diritto d’autore.

marchio scooter piaggio originale

Con decisione del 2015, confermata nel 2018 a seguito di un ricorso amministrativo proposto dalla Piaggio, l’EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità da quest’ultima presentata. Con sentenza del 24/09/19, Causa T-219/18 , il Tribunale dell’Unione europea respinge il ricorso proposto dalla Piaggio avverso la decisione dell’EUIPO, in tal modo confermando la legittimità di quest’ultima.

Motivazioni della decisione

Il Tribunale osserva, innanzitutto, che un disegno o modello è protetto in forza del regolamento sui disegni e modelli comunitari [1] se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale. Dopo aver constatato che la Piaggio, da un lato, non faceva più valere la mancanza di novità dello scooter della Zhejiang, e, dall’altro, aveva scelto unicamente lo scooter Vespa LX rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, il Tribunale rileva che l’EUIPO ha correttamente concluso che lo scooter della Zhejiang e lo scooter Vespa LX suscitano impressioni generali diverse e che il primo possiede un carattere individuale rispetto al secondo. Infatti, mentre lo scooter della Zhejiang è dominato da linee sostanzialmente spigolose, lo scooter Vespa LX privilegia linee arrotondate. Le caratteristiche di forma proprie dello scooter Vespa LX non si ritrovano, a loro volta, nello scooter della Zhejiang, mentre le differenze che li separano sono numerose e significative e non sfuggiranno all’attenzione di un utilizzatore informato.

Il Tribunale afferma, di seguito, che, sulla base degli elementi presentati dalla Piaggio, l’EUIPO non poteva dichiarare che lo scooter della Zhejiang aveva fatto uso del marchio non registrato corrispondente allo scooter Vespa LX. A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che il pubblico di riferimento composto dai potenziali acquirenti di scooter, dotato di un livello di attenzione elevato, percepirà lo stile, le linee e l’aspetto che caratterizzano lo scooter Vespa LX come diversi, sul piano visivo, da quelli dello scooter della Zhejiang. Date le impressioni diverse suscitate dai due scooter, non sussiste alcun rischio di confusione presso il pubblico di riferimento (si vedano i requisiti per registrare un marchio).

Il Tribunale conferma, infine, l’analisi dell’EUIPO nella parte in cui essa esclude la violazione dei diritti d’autore della Piaggio sullo scooter Vespa LX, tanto in Italia quanto Francia. Infatti, lo scooter Vespa LX – protetto dal diritto d’autore italiano e da quello francese in quanto espressione concreta del nucleo artistico della «Vespa» originale, nella misura in cui ingloba le sue caratteristiche di forma e il suo aspetto globale specifico, dotato di un «carattere arrotondato, femminile e “vintage”» – non è stato oggetto di un’utilizzazione non autorizzata nello scooter della Zehjiang.

[1] Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1)

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