Separazione Giudiziale

Cos’è la separazione giudiziale?

Qualora i coniugi non riescano a trovare un’intesa sulle condizioni di separazione, è necessario ricorrere ad un Avvocato per intraprendere il percorso di separazione giudiziale. Ciò accade principalmente quando marito e moglie non riescono a raggiungere l’intesa, pure a seguito della consulenza di un avvocato matrimonialista o di un mediatore familiare, sui capitoli fondamentali della separazione, quali l’ammontare dell’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa familiare, la ripartizione dei beni mobili e immobili o il collocamento dei figli minori. 

Lo Studio Legale Cannizzaro assiste con serietà e competenza i propri assistiti al fine di trovare la migliore soluzione possibile in caso di crisi matrimoniale, privilegiando, ove possibile, la risoluzione consensuale del rapporto coniugale e assistendo in giudizio, ove necessario, i coniugi in completo disaccordo.

Presupposti per il procedimento giudiziale

Per quanto riguarda i presupposti, nella stesura originaria del codice civile del 1942, in aderenza al principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio, la separazione (e non ancora il divorzio, introdotto con la legge n. 898/1970) era consentita esclusivamente in caso di colpa di uno dei coniugi. Il rito, dunque, tendeva prevalentemente ad accertare a quale delle due parti fosse addebitabile la rottura del nucleo familiare. 

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge n. 151/1975), invece, il codice civile è stato novellato, con la conseguenza che si è ammesso che i coniugi si separino anche per circostanze oggettive imprevedibili subentrate a turbare l’armonia della coppia e, più in generale, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151, comma 1 del codice civile  “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”.

Al fine di accertare la suddetta intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi risultando sufficiente “la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti” (Cass. Civ. sent. n. 7148 del 1992). In ogni caso l’indagine sull’intollerabilità della convivenza non può basarsi sull’analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi, secondo quanto emerge in seno al procedimento.

Addebito di separazione

Premesso che il dato oggettivo dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto costituisce condizione necessaria e sufficiente per la pronuncia della separazione giudiziale, l’avvocato può chiedere al giudice di accertare che la crisi è stata determinata dal comportamento di uno dei coniugi. A tal riguardo, sono diversi i comportamenti che possono determinare l’addebito della separazione. Deve trattarsi sempre e comunque di comportamenti che abbiano determinato la crisi matrimoniale. Se infatti la crisi matrimoniale è preesistente, lo Studio Legale sconsiglia di percorrere la strada dell’addebito, in quanto è difficile che il giudice si pronunci in modo favorevole.

La Corte di Cassazione più volte ha ribadito questo principio occupandosi dell’ipotesi di tradimento ed affermando che non basta infedeltà coniugale per un addebito della separazione, perché occorre verificare se l’infedeltà sia stata la causa della crisi di coppia o se invece sia stata la conseguenza di una crisi preesistente.
Sono causa di addebito anche la violazione del dovere di collaborazione e di assistenza morale, l’ingiustificata violazione dell’obbligo di coabitazione di cui all’articolo 144 c.c; la violazione dell’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia.

La pronuncia di addebito comporta conseguenze di tipo economico nei confronti del coniuge al quale la separazione è stata addebitata. Quest’ultimo, infatti, perde il diritto all’assegno di mantenimento conservando solo il diritto agli alimenti, laddove ne sussistano i presupposti. Inoltre il soggetto contro il quale è stata pronunciata una separazione per colpa perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge. Tuttavia, se godeva degli alimenti legali a carico del coniuge defunto avrà diritto ad un assegno vitalizio (in eguale misura) da porsi a carico dell’eredità. Per un approfondimento sul tema, visita la pagina Conseguenze Patrimoniali. L’Avvocato è comunque a disposizione per ulteriori informazioni.

Accordi sui figli

Se dal legame tra i due coniugi sono nati figli, l’accordo di separazione non può trascurare di adottare i relativi provvedimenti, tenendo conto che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi e che i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre. I genitori devono mantenere i figli, anche maggiorenni ma non ancora sufficienti economicamente, in proporzione al loro reddito. Anche l’assegnazione della casa coniugale è influenzata dal perseguimento del primario interesse dei figli. Per queste ragioni l’Avvocato suggerisce, in via generale, sempre di ascoltare i minori prima di prendere dei provvedimenti che li riguardino. 

Conseguenze sul patrimonio

Il tema è affrontato nelle pagine Conseguenze Patrimoniali della Separazione e Modifica delle Condizioni di Separazione.

Tempi

Rispetto alla procedura di separazione consensuale, che si conclude solitamente nel giro di qualche mese dal deposito del ricorso introduttivo (3 settimane in caso di separazione con negoziazione assistita), la separazione giudiziale ha una durata maggiore, dipendendo essenzialmente dal grado di conflittualità dei coniugi e dal carico di lavoro del Tribunale. Occorre infatti considerare che la separazione giudiziale è a tutti gli effetti una causa civile che, nella media, ha una durata complessiva di 1 o 2 anni.

Costi

I costi dipendono esclusivamente dal grado di conflittualità dei coniugi e dalla durata del procedimento (perciò dipendono dal numero di udienze, di memorie e atti da presentare, di incontri ecc.). Nei casi meno complessi si applica una tariffa base di 1,400€ oltre agli oneri fiscali. Lo Studio Cannizzaro è a disposizione per coloro che necessitano di consulenza preventiva al fine di conoscere meglio i propri diritti per affrontare la separazione.

Documenti necessari

  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (si richiede presso lo Stato civile del Comune ove s’è celebrato il matrimonio);
  • Certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
  • Dichiarazione dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni almeno;
  • Copia di un documento di identità del ricorrente;
  • Copia del codice fiscale del ricorrente.

Recensioni dei Clienti

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Antonia Cannizzaro

Titolare dello Studio Legale Cannizzaro

L’Avvocato Antonia Cannizzaro vanta più di 10 anni di esperienza nel campo del Diritto di Famiglia, ed innumerevoli titoli accademici. Docente di Diritto universitario, collaboratrice di prestigiosi Studi Legali e consulente presso importanti realtà nazionali, ha creato lo Studio Legale Cannizzaro, realtà multidisciplinare che offre un servizio di assistenza e consulenza legale sui temi del Diritto di Famiglia e del Minore.

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Francesca Grandi

Avvocato Matrimonialista

L’Avvocato Francesca Grandi pone al centro della propria attività il diritto di famiglia. Tra le aree interesse si evidenziano: separazioni consensuali o giudiziali, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (divorzio) congiunto o giudiziale, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, contratto di convivenza tra conviventi di fatto, unioni civili, affidamento condiviso del figlio minore, affidamento condiviso con collocamento paritetico del figlio minore o affidamento esclusivo del figlio minore, azione giudiziale di riconoscimento della paternità, della maternità o azione di disconoscimento di paternità, decadenza dalla  responsabilità genitoriale, diritto di visita dei nonni.

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