Danno da Vacanza Rovinata

Il Danno da Vacanza Rovinata

L’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza” (art. 47). Trattasi di voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale. Quest’ultimo si traduce in una perdita economica: ad esempio, perdita del bagaglio, oppure acquisto di un nuovo biglietto a causa di un ritardo del volo aereo che fa perdere una coincidenza, piuttosto che esborso non previsto per la permanenza in hotel. Circa l’onere della prova è sufficiente sottolineare che si è in presenza di un danno di natura contrattuale e, conseguentemente il turista è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (fotografie dei luoghi che dimostrino che l’inadempimento è conseguente alla mancata coincidenza tra il contratto ed il servizio offerto). Il tour operator deve provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.

Tipologie di Danno

Il danno da vacanza rovinata consiste nel pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse di godere in modo pieno della vacanza, la quale diviene piuttosto fonte di disagio psicofisico. Si identificano due voci di danno: economico e morale.  Il pregiudizio economico è quantificabile in una riduzione del prezzo dovuta al fatto che il consumatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza nonché nelle spese mediche sostenute (sia nell’immediato sia in eventuali sedute di fisioterapia successive). Il danno morale subito dal turista, invece, è più difficile da quantificare in quanto non è possibile fornire una prova dello stress sopportato o delle delusioni dovute allo svolgimento di una vacanza diversa da quella sperata. Generalmente, quindi, il risarcimento del danno morale avviene in via equitativa. Secondo alcuni orientamenti, il danno da vacanza rovinata non costituisce una fattispecie autonoma ma rientra nell’ambito del più generico danno esistenziale. Affinché il danno possa essere riconosciuto, la sua quantificazione  deve:

  • essere integrale: nel senso che deve risarcire integralmente il pregiudizio;
  • essere equa ed accertata dal giudice in base alla consistenza del pregiudizio allegato.

I Tempi

Il consumatore può far valere le sue ragioni per le rispettive responsabilità nei confronti dell’agenzia di viaggi e del tour operator (l’organizzatore) entro tre anni dal rientro del consumatore nel luogo di partenza per i danni alla persona, mentre, in tema di inadempimento delle prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto, il termine ex art. 2951 c.c. è di diciotto o dodici mesi a seconda che il trasporto inizi o si concluda in Europa o fuori. Per i danni patrimoniali diversi da quelli alla persona (le spese aggiuntive, ad esempio, sostenute per i disservizi subiti) la domanda dovrà invece essere presentata entro un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza.

I Servizi dello Studio

Lo Studio Legale Cannizzaro, grazie all’esperienza e alla collaborazione con importanti realtà a tutela dei Diritti del Consumatore è in grado di fornire consulenza e assistenza legale al fine di far ottenere il giusto risarcimento per i danni biologici, morali ed esistenziali arrecati al consumatore. Attraverso il modulo delle richieste è possibile descrivere brevemente i motivi del reclamo per avere una prima valutazione sul caso in oggetto, ed eventualmente discutere delle successive azioni stragiudiziali o giudiziali da intraprendere.

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Studio Legale Cannizzaro

L’Avvocato Antonia Cannizzaro è titolare dell’omonimo Studio Legale, realtà multidisciplinare  operante su tutto il territorio nazionale che offre a privati e imprese assistenza e consulenza legale sui temi del Diritto privato e d’Impresa.

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