Avvocato per Unioni Civili
La Legge 20 maggio 2016 n. 76 ha riformato il diritto di famiglia introducendo le unioni civili per le coppie dello stesso sesso, da un lato, e la possibilità per le coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, di regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza.
Se cerchi un Avvocato esperto in materia di unioni civili, convivenze di fatto e contratti di convivenza, sei nel posto giusto. Lo Studio Legale Cannizzaro ti dà la possibilità di richiedere in modo semplice, rapido e diretto consulenza ed assistenza legale su tutti gli aspetti che riguardano le unioni civili e le convivenze di fatto: sia che si tratti di assistenza per ottenere la registrazione dell’unione civile, o per scioglierla, sia che si tratti di redigere un contratto di convivenza che regolamenti i rapporti patrimoniali della coppia convivente. Utilizza il modulo delle richieste per chiederci la prima consulenza.
La coppia omosessuale che intenda regolare il proprio rapporto in termini sostanzialmente analoghi ad un matrimonio può oggi costituire una unione civile. Seguendo un preciso iter fissato dalla legge, l’unione civile produce infatti effetti legali in materia di successione, amministrazione di sostegno, regime patrimoniale e altri profili di rilievo della vita comune di coppia.
Anche le convivenze di fatto registrate, che possono riguardare sia coppie omosessuali sia eterosessuali, stabiliscono diritti e doveri e garantiscono la possibilità di regolare i rapporti patrimoniali della coppia attraverso i contratti di convivenza.
Costituzione e Scioglimento di Unioni Civili
Lo Studio Legale Cannizzaro può darti tutto il supporto che ti occorre per costituire o sciogliere un’unione civile, oppure registrare una convivenza di fatto. Può assisterti per predisporre gli accordi della coppia più opportuni, tra cui i contratti di convivenza. Non sai quali sono i requisiti di legge per costituire l’unione civile? Hai dubbi sul contenuto del contratto di convivenza e su come renderlo efficace? Cosa succede in caso di decesso del partner nelle unioni civili? E’ valido il testamento nelle convivenze di fatto? E’ previsto un assegno di mantenimento nell’unione civile? Vorresti sapere se cessa l’unione civile o la convivenza di fatto in quali circostanze la casa famigliare viene assegnata? Qualunque sia la tua esigenza, siamo qui per aiutarti! Utilizza il modulo delle richieste per descriverci il tuo caso o chiama direttamente in Studio per fissare un appuntamento.
Domande Frequenti
Quali sono le differenze tra unioni civili e matrimonio?
Rispetto al matrimonio la legge Cirinnà (n. 76/2016) non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione. Pertanto gli obblighi reciproci derivanti dall’unione civile a carico delle parti riguardano la coabitazione e l’assistenza morale e materiale.
Nel matrimonio civile la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia. Infatti le parti, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; inoltre, i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione. Un punto di partenza per comprendere le differenze tra matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto è rappresentato dallo schema sottostante (credit: InfoData).

Cause di Nullità
La nuova disciplina prevede una serie di cause impeditive per la costituzione dell’unione civile, la presenza di una delle quali determina la nullità dell’unione stessa. La nullità si ha quando:
- una delle due parti è già unita in matrimonio o ha già un’unione civile con altra persona;
- una delle due parti è incapace;
- c’è un rapporto di affinità o parentela tra le parti;
- una delle parti è stata condannata definitivamente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Per quel che concerne le nullità, la medesima legge stabilisce che all’unione civile tra persone dello stesso sesso si estenda la disciplina del matrimonio in quanto applicabile. Tra questi casi si ricordano il nuovo matrimonio del coniuge, la nullità del nuovo matrimonio, le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all’interdizione, l’incapacità di intendere e di volere.
Accordi sul Patrimonio
Come nel caso del matrimonio civile, si prevede anche nelle unioni civili delle persone dello stesso sesso che il regime patrimoniale ordinario sia quello della comunione dei beni, a meno che le parti formino una convenzione patrimoniale, cioè un differente accordo sulla gestione delle sostanze economiche dei partner stessi.
Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
Alle unioni civili, in tema di regime patrimoniale, si applica la disciplina in materia di fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare.
La L. n. 76/2016 estende alle unioni civili per le persone dello stesso sesso:
- gli ordini di protezione in caso di grave minaccia all’integrità fisica o morale di una delle parti,
- la disciplina relativa all’amministrazione di sostegno;
- la disciplina relativa all’inabilitazione e interdizione;
- la disciplina relativa all’annullamento del contratto a seguito di violenza,
- in caso di morte del prestatore di lavoro che sia parte di una unione civile, la corresponsione all’altra parte sia dell’indennità dovuta dal datore di lavoro, sia di quella relativa al trattamento di fine rapporto, la sospensione della prescrizione.
Diritti Successori
La legge Cirinnà estende ai partner dell’unione civile parte la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel Libro secondo del Codice civile; si tratta delle disposizioni relative alla successione legittima, legittimaria, alle indegnità, alla collazione e del patto di famiglia.
Precisamente, con specifico riferimento ai profili successori, il comma 21 dell’articolo unico della legge n. 76/2016 prevede, in particolare, che alle parti dell’unione civile si applicano gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, della successione legittimaria, dell’indegnità. Di conseguenza, in questi casi ogni riferimento al coniuge deve essere esteso anche alla parte dell’unione civile.
Lavoro e Previdenza
In materia di diritto del lavoro, per quel che riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, l’art. 1, comma 17 della Legge Cirinnà riconosce il diritto al pagamento delle indennità di legge in caso di morte del lavoratore. In caso di scioglimento dell’unione civile, come avviene in caso di divorzio, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile. All’unione civile si applica la disciplina in materia di congedo matrimoniale. Anche per quanto riguarda il recesso del datore di lavoro, si applica la nullità in caso in cui esso venga comunicato entro un anno dalla celebrazione dell’unione civile. Sempre nell’ottica dell’equiparazione dei diritti derivanti dal rapporto matrimoniale all’unione civile, vengono estesi tutti i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge, cioè:
- le disposizioni in materia di permessi per l’assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge;
- le disposizioni per l’ipotesi dei permessi in caso di lutto e di eventi particolari;
- le disposizioni in materia di trattamento economico per l’assistenza a persona affetta da disabilità accertata (entro il limite massimo di due anni);
- le disposizioni relative la priorità a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le necessità di assistenza al partner affetto da patologie oncologiche.
Step child Adoption
La questione controversa, che è stata eliminata dal disegno di legge in fase di approvazione in Senato, concerne l’ipotesi della coppia omosessuale che conviva con i figli minori di uno dei due, nati da un apporto esterno, fecondazione eterologa ovvero gestazione per altri, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro componente della coppia.
Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell'”altra figura genitoriale”- non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto costantemente negli anni l’equiparazione del concetto di vita familiare tanto per le famiglie composte da genitori di orientamento eterosessuale quanto omosessuale. Infatti i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che siano le indubbie qualità personali e l’attitudine per l’educazione dei bambini” degli aspiranti genitori a dover rientrare sicuramente nella valutazione del migliore interesse del bambino.
Nei casi concreti, la giurisprudenza italiana ha stabilito che se risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di un vincolo di natura genitoriale già esistente da anni, l’adozione “in casi particolari” ai sensi di quanto stabilito dalla legge sulle adozioni, n. 184 del 1983 può essere disposta a favore del convivente omosessuale del genitore dell’adottando. Tale riconoscimento, seppure inquadrato nei limiti della legge sulle adozioni in casi speciali, garantisce al minore figlio di una famiglia omogenitoriale un riconoscimento legislativo che in assenza di legislazione, come avvenuto con lo stralcio del citato art. 5, non avrebbe.
È possibile comunque affermare che l’ordinamento italiano mantiene una tutela, seppur residuale, della posizione dei figli delle coppie omogenitoriali, tuttavia tale situazione è ben lontana dalla protezione del miglior interesse del minore al riconoscimento dello status unico della filiazione, come se gli effetti della “colpa” dell’omosessualità della coppia di genitori (biologico e sociale) ricadessero sui minori.