Il procedimento disciplinare nei confronti dell’Avvocato

La legge 247/2012

Con la riforma dell’ordinamento della professione forense è stato introdotto il nuovo procedimento disciplinare per gli avvocati. La normativa di riferimento è la Legge n. 247/2012.  La nuova normativa ha sicuramente introdotto varie novità rispetto alla vetusta normativa risalente alla legge professionale del 1933 demandando al CNF (Consiglio Nazionale Forense) sia:

  1. il compito di delineare gli illeciti disciplinari
  2. i rapporti con il cliente, che con la controparte che con gli altri professionisti.

In attuazione della riforma, il nuovo Codice Deontologico forense (emanato il 31 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014) ha provveduto alla tipizzazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni, mentre i successivi regolamenti di attuazione, n. 1 e 2/2014 entrambi pubblicati il 31 marzo 2014, hanno dettato, rispettivamente, le norme in materia di “Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina”, nuovi organi competenti a gestire il procedimento disciplinare, e le fasi dello stesso dinanzi ai Cdd.

Composizione e funzioni del CDD

Con l’entrata in vigore della nuova legge, l’art. 50 decreta che il potere disciplinare spetta ai Consigli Distrettuali di Disciplina (istituiti presso ciascun Consiglio dell’ordine distrettuale). Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere. 

E’ Il regolamento n. 1/2014 che ha fissato la composizione e le modalità elettive dei Cdd, i quali saranno composti da membri eletti, con il rispetto della rappresentanza di genere (ex art. 51 Cost.), dai consiglieri dei Consigli dell’ordine distrettuale, tra gli avvocati iscritti all’albo almeno da cinque anni che non abbiano riportato condanne definitive superiori all’avvertimento. 

Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere. I Consiglieri restano in carica 4 anni e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

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Fasi e conclusioni del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è regolato dal regolamento n.2/2014. Ciò che dà il via al procedimento disciplinare a carico del professionista è la notizia di illecito, che tramite un esposto o denuncia, viene comunicata al relativo Consiglio dell’Ordine ove il professionista è iscritto.

Il Consiglio dell’Ordine è tenuto ad informare il proprio iscritto, lo invita a presentare le proprie deduzioni entro un termine perentorio di 20 giorni e trasmette immediatamente gli atti al CDD competente. Il procedimento disciplinare consta di tre fasi:

  1. la fase preliminare, ove viene acquisita la notizia dell’illecito e viene svolta l’istruttoria procedimentale (entro sei mesi dall’iscrizione della notizia nel registro);
  2. fase intermedia, in cui viene formulato il capo di imputazione, la citazione a giudizio o la deliberazione dell’archiviazione;
  3. fase conclusiva, che si sostanzia nel dibattimento e della decisione che può concludersi con il proscioglimento (con la formula “non esservi luogo a provvedimento disciplinare” ) o con un richiamo verbale (nel caso di infrazioni lievi) o con l’irrogazione della sanzione (avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione).

L’art. 53 della legge 247/2012 indica cosa si intende per:

  1. Avvertimento: esso può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
  2. Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione. 
  3. Sospensione: che consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo.  

A carico del Consigliere Istruttore è previsto l’obbligo di redigere verbali da cui risultino tutte le attività espletate (testimonianze, acquisizione di atti, informazioni, ecc.), nonché il diritto di accesso agli atti per l’incolpato.

Una volta ultimata la fase decisoria, copia del provvedimento deve essere notificata, da parte della segreteria del Cdd, sia all’incolpato che al Consiglio dell’Ordine presso cui lo stesso è iscritto, nonché al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’Appello del distretto in cui ha sede il Cdd.

Contro la decisione, è possibile proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza (art. 60 –  Ricorso “Avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d’appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento”)

Soggetti legittimati a ricorrere sono: l’incolpato; il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ove decorrano i termini per l’impugnazione, la decisione diviene esecutiva e il Consiglio dell’ordine presso il cui albo è iscritto l’incolpato deve provvedere all’esecuzione delle sanzioni disciplinari inflitte.

Prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56)

L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 

Il termine della prescrizione è interrotto:

  • con la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito;
  • dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso.

Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi.

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