Il marchio europeo è un marchio unico valevole sull’intero territorio dell’Unione Europea. Esso conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 27 Stati membri dell’Unione europea ed automaticamente si estende a ogni nuovo membro della UE.
Requisiti per la registrazione del Marchio Europeo
Il marchio europeo conferisce al suo titolare un diritto esclusivo che consiste in particolare nel diritto di vietare l’impiego a fini commerciali:
- di un segno identico al marchio europeo per prodotti o servizi identici a quelli per cui è registrato;
- di un segno che rischia di essere confuso dal pubblico con un altro marchio;
- di un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio europeo , qualora l’impiego del segno sfrutti la reputazione e il carattere distintivo del marchio.
La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. Come il marchio nazionale anche la registrazione del marchio europeo è rinnovabile indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.
Il marchio comunitario può anche essere designato come collettivo se consente di distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli delle altre imprese. Possono depositare marchi europei collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, fornitori di servizi o commercianti, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
Rinuncia e Decadenza
Il marchio comunitario può formare l’oggetto di una rinuncia per l’insieme o una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato. Il Regolamento CE n. 40/94 stabilisce le cause che possono giustificare la nullità della registrazione del marchio europeo nonché gli effetti della decadenza e la relativa procedura di domanda di decadenza o di nullità. Previa domanda presentata presso l’ufficio e dopo la sua verifica, il titolare di un marchio comunitario può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti se:
- per un periodo di cinque anni, senza un valido motivo il marchio non è stato oggetto di un uso effettivo nella Comunità;
- per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto la denominazione commerciale abituale del prodotto o del servizio per il quale è registrato (si tratta del cd. processo di volgarizzazione del marchio);
- il marchio può indurre il pubblico in errore, in particolare per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
- il titolare del marchio non soddisfa più le condizioni che gli consentono di agire in qualità di titolare del marchio comunitario.
Quanto costa registrare un Marchio Europeo?
Come per il marchio nazionale o quello internazionale, vi sono due principali voci di spesa legate alla regitrazione:
- Onorario del professionista;
- Tasse.
La Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di ridurre ulteriormente le tasse dovute all’EUIPO e di semplificare la procedura di registrazione. Dal 1° maggio 2009 le imprese non devono più versare 1.750,00 euro per il deposito della domanda e la registrazione di un marchio europeo, ma solo una tassa di deposito della domanda di 1.050,00 euro.
La riduzione è ancora maggiore per le imprese che inoltrano la domanda in via telematica (Internet), versando per il deposito della domanda 850,00 euro anziché 1.600,00 euro. Le voci di spesa legate alle tasse di registrazione sono riportate nella tabella seguente:
Tasse | Importo [€] |
Tasse di registrazione comprensive di n° 1 classe merceologica | 850,00 |
Seconda classe merceologica | 50,00 |
Per ogni classe aggiuntiva dalla terza | 150,00 |
Per quanto riguarda l’Onorario del professionista, è possibile mettersi in contatto con lo Studio Legale Cannizzaro per chiedere un preventivo gratuito.
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Come Registrare un Marchio Europeo
Prima della pubblicazione della domanda, l’EUIPO svolge sempre una previa ricerca di anteriorità nelle banche dati e la fa anche svolgere agli uffici centrali dei singoli Stati (come ad es. il nostro UIBM) con i quali ha in tal senso un accordo.
Il rapporto di ricerca, che ha lo scopo di verificare i requisiti di novità e del carattere distintivo del marchio, viene notificato al richiedente in modo da portare alla sua conoscenza l’eventuale esistenza di marchi anteriori comunitari o nazionali che possano essere invocati ai sensi dell’articolo 8 del Reg. avverso la registrazione del marchio europeo richiesto.
In tal modo il richiedente è consapevole che continuando nel procedimento può esporsi alle eventuali opposizioni di titolari di marchi comunitari o nazionali anteriori che siano emersi dal rapporto di ricerca.
L’EUIPO controlla in prima battuta il regolare pagamento delle tasse e l’esistenza di tutte le condizioni generali ai sensi del regolamento nonché l’esistenza di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione (v. sopra), a norma dell’art. 7 del Reg.
Se non ricorrono tali cause ostative pubblica la domanda; in caso contrario chiede al richiedente che siano apportate rettifiche o regolarizzazioni della domanda.
L’EUIPO notifica la pubblicazione della domanda ai titolari dei marchi anteriori comunitari o di domande anteriori di marchi europei; tale notifica non viene però inoltrata ai titolari di marchi anteriori registrati in uno Stato membro. Costoro hanno perciò l’onere di accertarsi che, dopo la registrazione del proprio marchio nazionale, non siano state depositate presso l’’EUIPO domande di marchi identici o simili al proprio in modo da poter esercitare tempestivamente i diritti di osservazione e di opposizione prima della registrazione.
Si tenga tuttavia presente che sono sempre concessi rimedi anche dopo la registrazione, come il diritto di fare ricorso per far dichiarare la nullità o decadenza dei marchi comunitari o le domande riconvenzionali nelle azioni di contraffazione.
Opposizione e Ricorso
Dopo la pubblicazione di una domanda di marchio comunitario possono essere indirizzate all’Ufficio europeo osservazioni di terzi, che possono riguardare l’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione. Inoltre, la pubblicazione della domanda di marchio comunitario nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari consente di richiedere la consultazione del fascicolo. Con la pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino, comincia a decorrere il termine di tre mesi per depositare un’opposizione.
Ai terzi, in quanto a conoscenza di impedimenti o perché titolari di un marchio anteriore rispetto alla domanda di un marchio identico o simile registrabile come comunitario, è pertanto riconosciuto:
- il diritto di fare osservazioni contro la registrazione del marchio europeo in itinere (art. 41 del Reg.);
- il diritto di presentare opposizione nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario (art. 42 del Reg.);
- il diritto tramite ricorso di far valere cause di nullità assoluta o relativa del marchio europeo (art. 51, 52 e ss. del Reg.).
Può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell’articolo 8 del Reg. (v. art. 42 del Reg.) In particolare il marchio richiesto non viene registrato se:
- è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
- a causa dell’identità o somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
Può essere inoltre proposto ricorso contro qualsiasi decisione degli esaminatori: contro le decisioni di opposizione, decisione per la gestione dei marchi e delle questioni giuridiche, nonché di annullamento dell’EUIPO. Il Reg. individua le persone legittimate a proporre ricorso nonché il termine perentorio entro cui proporlo e la forma del ricorso; precisa anche le condizioni relative alla revisione pregiudiziale, all’esame del ricorso, alle decisioni sul ricorso e al ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (si veda ad esempio il caso Red-Bull).
I marchi nonché i disegni e modelli dell’Unione sono validi in tutto il territorio dell’Unione europea. I marchi dell’Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli dell’Unione coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi, dei disegni e dei modelli dell’Unione sono rivolte all’EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest’ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.
Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L’impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Priorità e Preesistenza
Chi ha depositato un marchio in uno Stato membro che fa parte della convenzione di Parigi può avvalersi, nell’effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario, di un diritto di priorità entro sei mesi dalla data del deposito della prima domanda.
Ai sensi dell’art. 29 del Reg.:
“Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi, o il suo avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio europeo per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato. (…) “
Per deposito nazionale regolare si intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall’esito di tale domanda. Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità (cioè la data del deposito nazionale) è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell’anteriorità dei diritti.
Inoltre, la domanda di marchio europeo alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l’efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario.
Dalla priorità va tenuto distinto l’istituto della “preesistenza”. Grazie a tale istituto il titolare di un marchio anteriore precedentemente registrato in uno Stato membro (quindi non più allo stato di domanda, ma registrato), o validamente registrato come internazionale, che deposita una domanda di marchio destinata ad essere registrata come marchio comunitario può avvalersi dell’anzianità del marchio nazionale anteriore.
L’effetto di tale diritto (ove la preesistenza sia stata correttamente dichiarata nella domanda) consiste nel concedere al titolare del marchio europeo, che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, di continuare a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato (beneficiando quindi della anteriorità della prima registrazione nazionale o internazionale).