Inquadramento

La maggior parte delle norme in materia di diritto d’autore sono contenute nella L. 22/04/1941, n. 633 (infra l.d.a.) riguardante la protezione del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio. La l.d.a. si applica, ai sensi dell’art. 185 l.d.a.:

  • A tutte le opere di autori italiani, ovunque pubblicate per la prima volta,
  • Alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia;
  • Alle opere di autori stranieri, nei casi indicati agli artt. 186, 187, 188 l.d.a.

Oggetto del diritto d’autore sono le opere dell’ingegno dotate di carattere creativo ed in particolare:

  • le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  • le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali;
  • le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  • le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  • i disegni e le opere dell’architettura;
  • le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora;
  • le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
  • i programmi per elaboratore;
  • le banche di dati;
  • le opere del disegno industriale.

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1 l.d.a., ripreso dall’art. 2575 c.c.). Al fine di poter accedere alla tutela riconosciuta all’ordinamento, tuttavia, l’opera dell’ingegno deve altresì rispettare il requisito della novità (infra). Non sono invece previsti dalla legge come requisiti per la protezione: la liceità, né il merito o il valore dell’opera, essendo questi elementi di carattere soggettivo e mutevole (a differenza di quanto previsto per la registrazione del marchio d’impresa).

Ma cosa si può proteggere di un’opera? Immaginiamo di aver scritto un libro e di volerlo tutelare da riproduzioni non autorizzate. Possiamo proteggere la copertina, le parole, la composizione?

Prima di rispondere a questa domanda occorre definire un modello di riferimento che ci consenta di scindere tutti elementi costitutivi di un’opera. Una rappresentazione largamente accettata prevede che un’opera consti di tre parti:

  • forma esterna, ovverosia l’organizzazione delle idee, la forma che l’opera ricopre nella sua versione originaria (per esempio, per una canzone si tratta dell’insieme della melodia, del ritmo e delle parole),
  • forma interna, cioè la forma di espressione, la sua struttura espositiva (proseguendo nell’esempio precedente, si tratta della sequenza delle note);
  • contenuto, vale a dire l’insieme dei fatti, dei pensieri e delle idee espresseattraverso la forma [De Sanctis, 43].

La creatività

Il diritto d’autore riconosce tutela solo alla forma – interna ed esterna – dell’opera e non anche al suo contenuto, informativo ed espressivo. Restano dunque esclusi dalla tutela le semplici idee, il mero pensiero. Come può intuire anche il lettore meno esperto, legiferare in materia di creatività e soggettività non è affatto banale. A tal proposito la Cassazione definisce un doppio legame tra creatività e soggettività: la medesima idea può essere implementata in modi diversi, e dunque la stessa idea può essere alla base di opere creative distinte.

Un caso concreto è quello di NOVECENTO EDITRICE contro CASA DI GOETHE: nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l’originalità di un libro fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia andasse valutata nel modo in cui l’idea era stata sviluppata, cioè in base alla scelta dei brani letterari e delle fotografie utilizzate. Per farla breve, è possibile tutelare una specifica rappresentazione di un’idea, ma non l’idea in sè.

Anche le riprese di una partita di calcio possono essere oggetto di tutela: il modo in cui vengono accoppiate informazioni, fotogrammi e suoni concorre a delineare un possibile risultato tra numerose opzioni tecniche, e dunque può assumere quei caratteri di creatività tipica di un’opera figurativa.

Diritti dell’autore e Diritti connessi

L’autore ha il diritto esclusivo di: pubblicare l’opera, utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale o derivato, nei limiti e modi fissati dalla legge (riproduzione, distribuzione etc..). Inoltre, il diritto morale d’autore tutela la personalità dell’autore in relazione al processo creativo che poi ha portato alla creazione dell’opera.

Per diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore si intendono quei particolari diritti che la legge attribuisce non all’autore dell’opera dell’ingegno, ma a diversi soggetti che hanno avuto un ruolo in alcune fasi connesse alla fruizione dell’opera da parte del pubblico ed al suo sfruttamento economico.
Tra i diritti connessi più importanti per quanto riguarda in particolare la vita dell’impresa si ricordano:

  • i diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, art. 78-ter l.d.a.;
  • i diritti riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, artt. 80-85-bis l.d.a.;
  • i diritti relativi alle fotografie

Trasferimento dei diritti

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute negli artt. 107 e ss. l.d.a. (art. 107 l.d.a.).
Non può invece essere oggetto di trasferimento il diritto morale (supra), trattandosi di diritto inalienabile ex art. 22 l.d.a.

Violazione del diritto d’autore

La legge sul diritto d’autore non definisce le ipotesi di violazione del diritto dell’autore che possono, a seconda dei casi, integrare le fattispecie della contraffazione o del plagio. In termini generali:

  • la contraffazione rappresenta lo sfruttamento dei diritti economici nascenti dall’opera senza il consenso dell’autore. Ciò che avviene
    attraverso la appropriazione di elementi creativi di una pre-esistente opera tutelata di un differente soggetto;
  • il plagio consiste nell’attività di riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui con appropriazione della paternità. Esso presuppone l’illecita riproduzione di un’opera altrui che viene al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore.
  • Si ha plagio solo se l’opera plagiaria sia stata pubblicata (non si richiede invece la pubblicazione dell’opera “copiata”). Infatti, ai fini della
    violazione del diritto d’autore si richiede uno sfruttamento economico dell’opera violata, non avendo rilevanza a tal fine l’uso a titolo personale o
    privato (v. infra).

La gestione dei Diritti d’Autore

Ogni autore ha il diritto di sfruttare economicamente le proprie opere, sia direttamente sia autorizzando terze parti a farlo. Tuttavia, le negoziazioni con i terzi e la riscossione dei relativi proventi possono essere attività assai complesse se non impossibili per i singoli autori o per i singoli utilizzatori (che potrebbero vedersi costretti a negoziare centinaia di diverse licenze con i singoli autori o i singoli utilizzatori).

È appunto per agevolare tali attività che sono nate le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, le quali operano come intermediarie tra i titolari dei diritti e coloro che sfruttano o fanno uso delle opere protette. Così facendo, le attività di negoziazione e controllo dello sfruttamento delle opere dell’ingegno vengono accentrate presso un numero ridotto di soggetti, riducendo i costi di transazione per autori ed utilizzatori.

La SIAE

La (principale) società di gestione collettiva di diritti d’autore in Italia è la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Costituita nel 1882, è un
ente pubblico economico a base associativa (art. 1, comma 1, L. 09/01/2008, n. 2). La l.d.a. dedica alla SIAE gli artt. 180 e ss., che riservano alla stessa, in
via esclusiva, «l’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed
anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate».

La l.d.a. conferisce quindi alla SIAE l’esclusiva nell’intermediazione dei diritti, ferma restando la facoltà dei singoli autori, dei loro successori e aventi causa di esercitare direttamente i propri diritti (art. 180, comma 4, l.d.a). Tale forma di esclusiva ex lege ha comportato dunque che la SIAE operi in regime di monopolio sul mercato italiano.

Oltre alle funzioni di intermediazione e rappresentanza, la SIAE svolge anche altre funzioni demandatele dalla legge, quali ad esempio la determinazione dell’”equo compenso” ex art. 58 l.d.a. per le esecuzioni in pubblici esercizi, la riscossione e la ripartizione del compenso per copia privata (art. 71-septies l.d.a.), la tenuta dei registri di pubblicità (art. 103 l.d.a.), l’apposizione del contrassegno (il c.d. “bollino SIAE”) contenente gli elementi identificativi dell’opera sui supporti digitali contenenti programmi per elaboratore o materiale audiovisivo (art. 181-bis l.d.a.). Ulteriori funzioni le possono poi essere attribuite dal proprio statuto (art. 181 l.d.a.).

Il rapporto tra la SIAE e gli autori che decidano di farsi rappresentare da essa è da configurarsi come un contratto di mandato (con conseguente
applicabilità delle relative norme del Codice Civile sul contratto di mandato, ossia gli artt. 1703 e ss. c.c.). Per quanto attiene invece il rapporto con gli
utilizzatori, la SIAE rilascia ai pubblici utilizzatori permessi generali per l’utilizzazione economica delle opere da essa gestite, che costituiscono contratti-tipo e condizioni generali di contratto soggetti agli artt. 1341-1342 c.c.

L’esclusiva della SIAE non si estende ai diritti connessi (con l’eccezione dell’ipotesi sub art. 180-bis l.d.a.), relativamente ai quali coesistono altre
collecting society che agiscono in regime di libera concorrenza.

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Studio Legale Cannizzaro

L’Avvocato Antonia Cannizzaro è titolare dell’omonimo Studio Legale, realtà multidisciplinare  operante su tutto il territorio nazionale che offre a privati e imprese assistenza e consulenza legale sui temi del Diritto privato e d’Impresa.

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