Concorrenza sleale

Introduzione

La normativa in materia di repressione della concorrenza sleale ha due obiettivi primari: tutelare la libertà di concorrenza e vietare, nonché sanzionare, i comportamenti dei soggetti operanti nel mercato che alternano o falsificano i risultati della leale libera concorrenza.

Forti normative

Si articolano in fonti nazionali, comunitarie ed internazionali.

Fonti nazionali

Il Titolo X del Libro V del codice civile è specificamente dedicato alla disciplina della concorrenza. Si segnalano l’art. 2598 del codice civile., espressamente dedicato alla disciplina degli atti di concorrenza sleale; l’art. 2557 c.c., che disciplina i patti di non concorrenza in caso di trasferimento d’azienda; l’art. 2564 c.c. che rileva in materia di confondibilità tra ditte di imprenditori; art. 2105 c.c., che vieta al lavoratore di agire in concorrenza con il proprio datore di lavoro in pendenza di rapporto lavorativo; art. 2125 c.c., che disciplina il patto di non concorrenza tra datore di lavoro e dipendente successivamente alla chiusura del rapporto di lavoro; l’art. 2301 c.c., contenente il divieto di concorrenza del socio nei confronti della propria società; art. 2390 c.c., che vieta all’amministratore il compimento di possibili atti concorrenziali nei confronti della società amministrata.

Altro elemento rilevante è il codice della proprietà industriale: in particolare le norme relative alla concorrenza confusoria (tutela dei segni distintivi); sottrazione di segreti aziendali (art. 99 c.p.i.) e tutela dell’indicazione geografica e denominazione d’origine (art. 30 c.p.i.);

Infine, il codice del consumo: artt. 18-26 in materia di pratiche commerciali scorrette; D.Lgs. n. 145/2007: in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita; L. n. 287 del 10/10/1990, in materia di condotte anti concorrenziali

Fonti comunitarie

Dir. CE n. 29/2005 in materia di pratiche commerciali sleali. Dir. CE n. 114/2006 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
Reg. CE n. 864/2007 (c.d. “Roma II”), il cui art. 6 individua la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti di concorrenza sleale. Dir. UE n. 943/2016 in materia di protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate.

Fonti internazionali

Art. 10-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Presupposti di applicabilità

L’imprenditore

La disciplina della concorrenza sleale è applicabile a:

  • imprenditore privato ai sensi dell’art. 2082 c.c.;
  • soggetti di diritto pubblico, nel limite in cui esercitino un’attività economica;
  • imprenditore privato concessionario di pubblici servizi;
  • imprenditore non proprietario dell’azienda, che eserciti l’attività d’impresa;
  • imprenditore in fieri;
  • imprenditore in stato di liquidazione ovvero fallito, nella misura in cui sussista ancora un interesse effettivo a preservare l’attività;
  • imprenditore soggetto ad amministrazione straordinaria.

Il terzo agente

La giurisprudenza ritiene possibile configurare l’illecito concorrenziale anche quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga materialmente compiuto da un soggetto terzo che, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca, tuttavia, per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo tale terzo legittimato a porre in essere atti che cagionino vantaggi economici al soggetto in concorrenza.

Il caso più comunemente affrontato dalla giurisprudenza riguarda l’imprenditore responsabile per gli atti di concorrenza sleale compiuti dai suoi dipendenti (ovvero ausiliari o collaboratori) comunque subordinati all’imprenditore nel compimento delle loro mansioni. Tale responsabilità è fondata sul combinato disposto degli artt. 2598 e 2049 c.c., ai sensi del quale l’imprenditore è responsabile per gli atti compiuti dai suoi dipendenti, anche quale espressione di colpa dell’imprenditore in eligendo et vigilando i suoi dipendenti. Da ciò sorge la responsabilità dell’imprenditore anche per gli atti di concorrenza sleale che i suoi dipendenti abbiano materialmente commesso a suo vantaggio.

Rapporto di concorrenza

Il secondo elemento costitutivo per configurare un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di un rapporto concorrenziale tra i soggetti coinvolti. Obbiettivo della concorrenza consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno dei concorrenti. Essa sarà lecita o illecita (sleale) a seconda dei mezzi usati per prevalere in tale competizione. Così inquadrato, elemento essenziale per l’individuazione di tale rapporto è la comunanza di clientela tra i soggetti economici concorrenti, comunanza data non dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle impresa, ma dall’insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare.

Atti di concorrenza sleali

Profili generali

Come detto, ai sensi dell’art. 2598 c.c. compie atti di concorrenza sleale chiunque:

  • usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente, o compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
  • diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropri di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
  • si valga direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Art. 2598 n°1

Ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c. costituiscono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti dell’imprenditore idonei a creare confusione con i prodotti e le attività del concorrente. Gli atti di concorrenza sleale confusoria disciplinati dall’art. 2598 n. 1 c.c. sono:

  • uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri;
  • imitazione servile dei prodotti di un concorrente;
  • altri atti, con qualsiasi altro mezzo compiuti, idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente.

Art. 2598 n°2

Il n. 2 dell’art. 2598 c.c. tutela la reputazione commerciale dell’imprenditore contro un duplice tipo di attacco da parte del concorrente. Il primo tipo incide sulla essenza stessa della reputazione: si tratta dell’ipotesi di denigrazione. Il secondo incide sulla singolarità di tale reputazione, e quindi sul vantaggio competitivo che ne deriva: si tratta dell’ipotesi di appropriazione di pregi. Trattandosi di illeciti commessi attraverso la diffusione e comunicazione, da parte di un soggetto, di valutazioni riguardanti un suo concorrente, la giurisprudenza tende a limitare il ricorrere di tali fattispecie ai soli casi di espressa manifestazione di apprezzamenti denigratori o appropriativi di altrui pregi. Si esclude, invece, che tale ipotesi ricorra quando l’effetto denigratorio o appropriativo sia solo conseguenza di illecito ricadente nell’ambito applicativo delle altre ipotesi dell’art. 2598 c.c., in particolare in caso di
imitazione servile.

Art. 2598 n°3

L’art. 2598 n. 3 c.c. è una norma di chiusura del sistema, a carattere aperto, in cui ricadono tutte le condotte comportanti violazione delle regole di correttezza professionale, realizzate con mezzi diversi e distinti da quelli indicati nei nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c. Gli elementi di cui si compone tale fattispecie sono:

  • la contrarietà dell’atto ai principi di correttezza professionale;
  • l’idoneità a danneggiare l’altrui azienda.

Quanto alla contrarietà dell’atto ai principi della correttezza professionale, la nozione di correttezza professionale è dibattuta in dottrina. Per alcuni, tale valutazione deve avere natura morale e basarsi in particolare sulla morale pubblica corrente, come intesa dalla collettività dei consociati. Altri autori criticano tale approccio, in ragione dell’assenza di una morale comune in materia, e suggeriscono un approccio basato sostanzialmente sui principi individuabili nella carta costituzionale, ed in particolare su quello della libertà dell’iniziativa economica privata nel limite della sua non contrarietà all’utilità sociale, come previsto dall’art. 41 Cost. In ogni caso, in considerazione della necessità di adeguare la portata della norma alla continua evoluzione dell’attività imprenditoriale, il principio di correttezza professionale non può essere inteso in senso restrittivo, riducendone l’applicazione ai casi di violazione di norme giuridiche, ma deve essere interpretato in senso ampio, ricomprendente ogni comportamento, anche indiretto, che si riveli contrario, in particolare, alle regole deontologiche comunemente accettate nel settore economico di riferimento.

Richieste

Compila il modulo e ricevi una risposta entro 4h

Studio Legale Cannizzaro

L’Avvocato Antonia Cannizzaro è titolare dell’omonimo Studio Legale, realtà multidisciplinare  operante su tutto il territorio nazionale che offre a privati e imprese assistenza e consulenza legale sui temi del Diritto privato e d’Impresa.

Cosa stai cercando?

Pagine utili

Ultime pubblicazioni

error: È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE, TOTALE O PARZIALE, ANCHE IN STRALCIO DEI CONTENUTI DI TUTTE LE SEZIONI. OGNI ILLECITO SARÀ REGISTRATO E PERSEGUITO IN SEDE CIVILE E PENALE E VERRÀ SEGNALATO ALLA POLIZIA POSTALE.