Visto d’Ingresso

Il visto di ingresso è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana. Si tratta di un apposito adesivo applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente.

Il visto è rilasciato dall’ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero; il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero. Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi). I cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato l’accordo di integrazione contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno.

Le tipologie di visti

  • Visto per motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia.
  • Visto per ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.
  • Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale): si ottiene solo dopo di ‘nulla osta’ al lavoro da parte dello sportello unico per l’Immigrazione (Sui). Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all’estero, infatti, il datore di lavoro – italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia – deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l’attività lavorativa.
  • Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l’esercizio dello stesso tipo di attività.

L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:

  • si presenti attraverso un valico di frontiera;
  • sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
  • disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo);
  • sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
  • non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS);
  • non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio – studio/formazione.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.

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