Parentela e Rapporti Familiari

Coniugio, Parentela e Affinità

In generale, quando il Codice civile parla di famiglia si riferisce a quella cosiddetta “nucleare”, cioè composta dai coniugi e dai figli. Tuttavia in alcuni casi hanno rilievo anche altri rapporti, come per esempio quello tra nipoti o zii. Si parla allora – per esempio, in tema di successioni – di famiglia “parentale”, intendendo con “parentela” il vincolo giuridico che lega i consanguinei tra loro. L’art. 77 c.c. stabilisce che ai fini della legge, salvo alcune ipotesi ben determinate, non si considera la parentela oltre il sesto grado. Da segnalare l’ultima legge riguardante le unioni civili dove viene parificato il coniuge a una delle parti della coppia (legge 76/2016). 

All’interno di una famiglia vi possono essere rapporti diversi: tra marito e moglie, tra genitori, tra genitori e figli, tra fratelli, tra suoceri e nuore/genitori ecc. In particolare, è possibile distinguere tre tipologie di rapporti familiari: 

  • rapporto di coniugio, quello esistente tra marito e moglie. Non esiste un legame di sangue tra i coniugi, anzi, l’eventuale presenza di un legame simile potrebbe addirittura impedire la celebrazione del matrimonio; lo stesso rapporto di coniugio esiste tra individui dello stesso sesso che si uniscono nell’unione civile
  • rapporto di parentela, quello tra le persone unite da un legame di sangue e che discendono l’una dall’altra (padre/figlio) o comunque da un capostipite comune (due cugini discendono da genitori diversi ma da un unico nonno)
  • rapporto di affinità, che lega il coniuge ai parenti dell’altro coniuge (genero/nuora e suoceri). Il grado di affinità viene valutato esattamente come il grado di parentela, ovvero alla linea e grado di parentela corrisponde la medesima linea e grado di affinità

Attenzione: in tutti i casi in cui si usa il termine “coniuge” ora si deve intendere, oltre ai coniugi uniti in matrimonio, anche ciascuna delle parti di una unione civile, indipendentemente dal loro sesso. La legge 76/2016 sulle unioni civili ha sostanzialmente equiparato ciascuna delle parti della coppia che si unisce civilmente al coniuge del matrimonio, senza creare un nuovo termine idoneo a identificarli.

Il calcolo dei gradi di parentela e affinità

I parenti cosiddetti in linea retta sono i familiari che discendono gli uni dagli altri (figlio/padre); invece i parenti cosiddetti collaterali sono i familiari che pur avendo un capostipite comune non discendono gli uni dagli altri (per esempio, i fratelli o i cugini).

Per contare i gradi di parentela e di affinità si seguono principi diversi:

  • per i parenti in linea retta ovvero i familiari che discendono gli uni dagli altri, si contano tanti gradi quante sono le generazioni tra un parente e l’altro, escludendo il capostipite.Per esempio tra nonno e nipote si contano, escludendo il nonno, due generazioni; si tratta quindi di parenti in linea retta di 2° grado. Gli ascendenti in linea retta sono soggetti all’obbligo di versare le somme necessarie per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli in caso di incapacità economica dei genitori: si veda a tal riguardo l’articolo “I Rapporti tra Coniugi“.
  • per i parenti collaterali ovvero familiari che pur avendo un capostipite comune non discendono gli uni dagli altri (per esempio fratelli o cugini), i gradi si contano considerando il numero di generazioni che separano un parente dal capostipite comune e, sempre escludendo quest’ultimo, quelle che “ridiscendono” all’altro parente. Per esempio, partendo dal nipote A si possono contare due generazioni fino al nonno  (capostipite) e, discendendo, altre due generazioni fino al nipote B; quindi il nipote A e il nipote B, cugini tra loro, sono parenti in linea collaterale di 4° grado
  • il grado di affinità corrisponde al grado di parentela del coniuge con i suoi parenti. Di conseguenza, il coniuge del nipote A sarà affine di 4° grado del nipote B. Invece, contrariamente forse a ciò che si pensa, non esiste alcun legame tra gli affini di un coniuge e quelli dell’altro coniuge (per esempio, tra consuoceri). Si tratta di un principio già espresso dalla massima giuridica latina adfines inter se non sunt adfines.

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