Il Reato di Stalking

L’abbandono e la persecuzione

Non di rado accade che alla fine di un rapporto sentimentale possa verificarsi che a causa della grave situazione di abbandono, un ex, che prova un patologico rifiuto per la perdita del proprio partner, attui una serie di comportamenti ossessivi e persecutori al fine di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito.
Il reato di stalking è stato introdotto per tutelare i soggetti che subiscono una serie di atteggiamenti e comportamenti da parte di un individuo (il cosiddetto stalker) che si manifestano in persecuzioni e provocano uno stato d’ansia e paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana.
Il reato di atti persecutori è “comune”, in quanto «chiunque» può esserne autore. Nell’illecito in esame, l’esistenza di una relazione con la vittima – un presupposto cangiante ma pressoché indefettibile del fenomeno secondo le descrizioni extra-penalistiche – assume specifico rilievo solo nell’aggravante del secondo capoverso laddove è appunto previsto un aumento della pena «se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

Le Statistiche e il Reato di Stalking

Ciò che rende estremamente difficile l’identificazione del reato di stalking è l’impossibilità di standardizzarne la condotta criminosa, per il fatto che gli atti singoli che la costituiscono sono socialmente accettati e considerati normali; tali comportamenti diventano materia delittuosa solo quando si caratterizzano per l’invadenza e la persistenza nel tempo, e causano stati d’ansia e di paura alla vittima. I comportamenti persecutori assumono diverse forme, come l’invio ripetuto di regali, fiori, telefonate, messaggi, lettere fino ai “pedinamenti cibernetici” che si sostanziano nel ripetuto invio di mail o messaggi in chat. Se tali comportamenti diventano ripetuti e assillanti lo stalker diventa persecutore e l’altra parte la vittima. I contesti ove più si manifesta il reato di stalking sono:

  • nel 50% nelle relazioni di coppia;
  • nel 25% nel condominio;
  • nel 15% a scuola, sul luogo di lavoro, all’università.
  • nello 0,5% in famiglia (figli/fratelli/genitori);

Lo stalking rappresenta una nuova fattispecie di reato per il nostro sistema giuridico, già applicato in larga misura all’estero. Nel nostro paese le condotte tipiche dello stalking sono state introdotte e punite con un’unica fattispecie di reato che prende il nome di “atti persecutori” introdotto con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni), convertito in legge il 23 aprile 2009 n. 38. La norma ha introdotto nel codice penale l’art. 612 bis rubricato come “Atti persecutori”. Uno dei primi interventi giurisprudenziali sull’argomento fu la sentenza della sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sent. 16658 del 17 aprile 2009) che si pronunciò sul fenomeno affermando che è legittimo impedire agli assalitori assillanti, che perseguitano le ex mogli, l’accesso alla casa coniugale.

Tuttavia il rischio di strumentalizzare la fattispecie rimane alta, per tale motivo è necessario attuare un’attenta analisi delle circostanze per poter “misurare” la gravità del caso e quindi solo successivamente di stabilire con maggior esattezza se trattasi di mere azioni assillanti o vero e proprio stalking. Compito dell’avvocato è quello di fare un’attenta analisi e di collaborare con gli psicologi al fine di individuare i reali e pericolosi casi di stalking evitando di attivare procedimenti inutili e non attinenti con tale reato.

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