Che cosa accade se due cittadini italiani, trovandosi all’estero, decidono di sposarsi? E nel caso in cui due stranieri celebrino il proprio matrimonio in Italia? Si tratta di due distinte situazioni prese in esame dal Codice Civile. La stessa ipotesi vale anche per il caso dell’unione civile.
Matrimonio all’Estero
Per la legge italiana, il matrimonio all’estero tra cittadini italiani o tra italiano e straniero secondo le forme stabilite in una data nazione è comunque soggetto alle disposizioni che regolano il matrimonio civile (art. 115 c.c.). In particolare sarà necessario eseguire le pubblicazioni prescritte in Italia e secondo le modalità stabilite dalla nostra legge nazionale.
Poiché le pubblicazioni, secondo l’art. 94 c.c., devono eseguirsi nel luogo in cui il nubendo ha la propria residenza, se quest’ultima non è in Italia in quel momento le pubblicazioni devono essere fatte nel luogo dell’ultimo domicilio italiano (ma ricordiamo che le pubblicazioni non sono vincolanti ai fini della validità del matrimonio).
Il matrimonio contratto all’estero è immediatamente efficace in Italia senza che sia necessario procedere a trascrizione (prevista, invece, per il matrimonio concordatario), sempre che:
- sia stato celebrato nel rispetto della legge dello Stato estero
- risulti valido e produttivo di effetti civili rispetto a tale legge
- siano stati rispettati i requisiti di capacità (età minima e sanità mentale) e di libertà di stato imposti dalla legge italiana
Matrimonio con uno Straniero in Italia
Ai sensi dell’art. 116 c.c. un cittadino straniero può sposarsi in Italia con un cittadino italiano o con un altro cittadino straniero solo in assenza degli impedimenti previsti dalla legge nazionale ed italiana.
Lo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia deve presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione emessa dall’autorità competente del proprio paese, attestante che, secondo le leggi del proprio Stato di origine, nessun impedimento osta alla celebrazione del matrimonio. In particolare, valgono i divieti di contrarre matrimonio stabiliti nel caso di appartenenza allo stesso sesso, minore età, infermità mentale, mancanza di libertà di stato derivante da precedente matrimonio valido legame di parentela con il futuro coniuge.
Le ipotesi di impedimento sono in numero minore rispetto a quelle prescritte per il cittadino italiano. Riguardano infatti solo i casi in cui i futuri coniugi siano ascendenti o discendenti in linea retta tra loro (legittimi o naturali); fratelli o sorelle germani unilaterali (consanguinei o uterini); affini in linea retta anche se a causa di un matrimonio poi dichiarato nullo o sciolto o per il quale sia intervenuta una sentenza di cessazione degli effetti civili. Impedimenti simili a quelli attribuiti al matrimonio per cittadini italiani sono la condanna per tentato omicidio nei confronti dell’altro coniuge e rispetto del tempus lugendi.