Regimi Patrimoniali
In aggiunta alla disciplina che determina i rapporti personali tra marito e moglie, la legge prevede una specifica regolamentazione in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi (o parti dell’unione civile), stabilendo i rispettivi diritti e i poteri di gestione con riferimento ai beni economici della famiglia. In particolare, i rapporti patrimoniali tra i due possono essere regolati, a scelta degli stessi, secondo uno dei seguenti tre regimi patrimoniali previsti dalla legge:
- il regime di comunione legale (art. 159 c.c.), applicabile automaticamente laddove i coniugi non decidano diversamente. La comunione legale può essere definitiva come una contitolarità dei coniugi dei diritti relativi a determinate categorie di beni, contitolarità limitata perché il singolo coniuge non può sciogliere unilateralmente la comunione, né può disporre liberamente dei beni che ne fanno parte, nemmeno limitatamente alla propria quota. in tale regime ciascuno dei due è:
- titolare esclusivo di un proprio patrimonio (costituito dai beni personali);
- contitolare, insieme all’altro coniuge, dei beni della comunione (beni comuni);
- il regime di separazione dei beni, applicabile solo se espressamente scelto dalle parti. Nella separazione dei beni ciascun coniuge resta titolare esclusivo dei propri beni anche se acquistati durante il matrimonio;
- il regime di comunione convenzionale: si tratta di accordi di natura contrattuale tra i coniugi (o parti dell’unione civile) attraverso i quali è possibile derogare – nei limiti della legge – alle disposizioni previste per il regime di comunione (per esempio, prevedendo come facenti parte della comunione tutti i beni anziché solo alcuni);
Oltre alla possibilità di scegliere uno dei regimi sopra indicati, i coniugi hanno la facoltà di costituire un fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia. I beni appartenenti al fondo patrimoniale sono sottoposti a una disciplina particolare in tema sia di amministrazione sia di alienazione dei beni. La forte libertà riconosciuta ai coniugi e alle parti dell’unione civile nella determinazione delle regole da applicare ai loro rapporti patrimoniali incontra tre limiti:
- i coniugi non possono in alcun modo modificare (eliminando o riducendo) i doveri patrimoniali che nascono con il matrimonio, quali l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, di mantenere i figli e di provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro (art. 160 c.c.);
- non può essere costituita una dote;
- laddove i coniugi decidano di stipulare una convenzione matrimoniale (cioè un regime di comunione in parte modificato), non possono in nessun caso concordare regole di gestione dei beni diverse da quelle previste dalla legge, nè stabilire che a essi spettino rispettivamente quote di proprietà dei beni tra loro diverse 8art. 210 c.c.).
Modifica del Regime Patrimoniale
Valgono in tutti i casi alcune considerazioni di ordine generale.
- la scelta di un regime diverso dalla comunione legale, ossia della separazione dei beni o di un altro genere convenzionale, deve essere fatta con atto pubblico, anche prima del matrimonio. La scelta può essere anche dichiarata nell’atto della celebrazione e deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio al fine di consentire a tutti di venire a conoscenza del regime patrimoniale concordato (art. 162 c.c.);
- l’eventuale modifica del regime scelto può essere fatta in qualsiasi momento successivo alla celebrazione del matrimonio, anch’essa per atto pubblico a pena di nullità stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni precedenti o dei loro eredi (art. 163 c.c.).
Il Fondo Patrimoniale
Il fondo patrimoniale è il complesso dei beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Il fondo può essere costituito, anche durante il matrimonio, da entrambi o uno solo dei coniugi, oppure da un terzo soggetto. Il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto pubblico (si noti che i coniugi possono costituire il fondo patrimoniale anche mediante una convenzione matrimoniale, e i terzi anche tramite testamento). Questi principi si applicano anche alle unioni civili ex legge 76/2006.
La legge stabilisce regole particolari per l’amministrazione e la sorte dei beni facenti parte del fondo patrimoniale (in parte modificabile dai coniugi o dal terzo che costituisce il fondo, mediante apposite dichiarazioni nell’atto costitutivo). Tali regole sono dirette a garantire il rispetto del vincolo di destinazione imposto ai beni appartenenti al fondo. Questa espressione sta a significare che i beni del fondo potranno essere utilizzati esclusivamente per soddisfare esigenze familiari. Al fine di assicurare tale destinazione, i beni del fondo sono sottoposti a una disciplina particolare con riferimento sia alla loro amministrazione sia ad eventuali atti di disposizione (vendita, concessione di diritti a terzi sui beni del fondo ecc.).