Il Matrimonio Civile

Impedimenti a Contrarre il Matrimonio

Il codice civile stabilisce i requisiti per la validità del matrimonio. Lo fa elencando le condizioni soggettive che rappresentano impedimenti a contrarre il matrimonio. Nel seguito vengono elencati i principali impedimenti previsti dal Codice Civile. 

Minore Età

In base all’art. 84 c.c. i minorenni non possono contrarre matrimonio. L’età minima per sposarsi è di 18 anni, sia per l’uomo che per la donna. Tuttavia il tribunale dei minori, in caso di gravi motivi, e dopo aver sentito il pubblico ministero nonché i genitori (o il tutore), può concedere una deroga ammettendo al matrimonio (non all’unione civile) chi abbia compiuto 16 anni. In questo caso, su istanza dell’interessato, il tribunale accerta la sua maturità psicofisica e la sussistenza dei gravi motivi. È importante tener presente il fatto che il giudice non può, sostituendosi al minore, verificare la sussistenza di gravi motivi ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal richiedente: il tribunale potrà quindi solo valutare obiettivamente le ragioni del minore, verificando la loro corrispondenza ai requisiti richiesti dalla legge. Tra questi ultimi generalmente rientrano la presenza di figli o la convivenza more uxorio (convivenza di fatto); al tempo stesso, sembra ormai del tutto superata l’ipotesi del c.d. “matrimonio riparatore”. Senza autorizzazione del giudice, il matrimonio contratto tra le persone di cui anche una sola sia minorenne è considerato nullo. Tale nullità, però, è sanata se il matrimonio non viene impugnato e trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età del minore.

Interdizione

Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente (art. 85 c.c.) o la persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere e di volere.

Matrimonio precedente ancora valido

Per sposarsi è necessaria la libertà di stato (art. 86 c.c.), e quindi chi è già legato a un’altra persona da un precedente matrimonio ancora valido non può contrarre un nuovo matrimonio (divieto di bigamia). 

Parentela, affinità, adozione

In base all’art. 87 c.c. non possono contrarre matrimonio:

  • ascendenti e discendenti in linea retta (si veda l’articolo “Parentela e Rapporti Familiari“)
  • fratelli e sorelle
  • zii/zie e nipoti
  • affini in linea retta (es. suocero e nuora) anche se l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo o sciolto
  • affini in linea collaterale in secondo grado (es. cognati)
  • coloro che sono legati da rapporti di adozione e in particolare l’adottante e l’adottato (e i suoi discendenti), i figli adottivi della stessa persona, l’adottato e i figli dell’adottante

Condanna per omicidio

Consumato o tentato del coniuge della persona che si intende sposare (art. 88 c.c.)

Tempus lugendi

Esiste inoltre un impedimento temporaneo al matrimonio rappresentato dal cosiddetto tempus lugendi (letteralmente “periodo di lutto”), ovvero il divieto per la donna di contrarre matrimonio nei 300 giorni successivi allo scioglimento, all’annullamento o alla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Questo divieto nasce per evitare l’incertezza sulla paternità di un eventuale figlio nato nel secondo matrimonio (la cosiddetta commixtio sanguinis che viene naturalmente esclusa dopo dieci mesi). Per tale ragione il divieto decade se:

  • dal giorno in cui la donna ha partorito
  • se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza (anche solo di generare) di uno dei due coniugi
  • se è escluso con certezza lo stato di gravidanza della donna al momento della celebrazione del secondo matrimonio (previa autorizzazione del tribunale)
  • se il precedente marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti allo scioglimento o all’annullamento del matrimonio (ma la mancata convivenza deve risultare da una sentenza definitiva)

Le Pubblicazioni del Matrimonio

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per contrarre matrimonio, nonché l’assenza di eventuali impedimenti, è possibile procedere all’espletamento delle attività che precedono la celebrazione del matrimonio. La legge stabilisce infatti che la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, salvo che il tribunale ne abbia autorizzato l’omissione o la riduzione dei termini (art. 93 c.c.). Le pubblicazioni hanno lo scopo di mettere a conoscenza di tutti l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio (si veda l’articolo le forme di matrimonio per un approfondimento sulle varie tipologie di matrimonio previste dalla legge) per far sì che possa essere fatta eventuale opposizione da parte dei soggetti legittimati dalla legge. Va detto che l’eventuale omissione delle pubblicazioni non è comunque causa di invalidità del matrimonio. La disciplina delle Pubblicazioni è stata modificata  dagli art. 50 e seguenti del decreto 2000/396, che revisionando e semplificando l’ordinamento dello stato civile ha abrogato alcune norme del Codice Civile. 

La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da persona che ha ricevuto speciale incarico dagli stessi) all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi (art. 94 e 96 c.c.). Tale scelta condizionerà anche il luogo della celebrazione: è infatti previsto che il matrimonio venga celebrato nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile al quale è stata fatta richiesta di pubblicazioni (art. 105 c.c.). 

L’affissione della pubblicazione deve protrarsi per un periodo consecutivo di 8 giorni (art. 95 c.c.): trascorso tale periodo senza che nessuno abbia fatto opposizione, il matrimonio potrà essere celebrato non prima del quarto giorno successivo all’espletamento di tale formalità (art. 99 c.c.). Nel caso in cui il matrimonio non venga celebrato nei 180 giorni successivi, le pubblicazioni si considerano come non avvenute. Laddove l’ufficiale di stato civile non creda di poter procedere alle pubblicazioni (per esempio, perché gli sia nota l’esistenza di un impedimento alla celebrazione), può, o meglio deve, rifiutarsi di eseguire le pubblicazioni e rilasciare un certificato con i motivi del rifiuto. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al tribunale (art. 98 c.c.). 

È prevista la possibilità che venga ridotto il termine di durata delle pubblicazioni o, addirittura, che le stesse possano essere omesse su richiesta al tribunale di uno o entrambi gli interessati. Durante il periodo delle pubblicazioni possono verificarsi due ipotesi: 

  • all’ufficiale di stato civile non viene notificata alcuna opposizione e lo stesso tempo non evidenzia l’esistenza di alcun impedimento; in tal caso l’ufficiale di stato civile rilascia entro i 3 giorni successivi alla richiesta di pubblicazioni un certificato (nullaosta) attestante l’assenza di cause impeditive della celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. 
  • all’ufficiale di stato civile viene notificata opposizione al matrimonio; in questo caso deve astenersi dal rilascio del nullaosta e subentra a questo punto la competenza del tribunale che deve decidere in merito all’opposizione. 

La Celebrazione del Matrimonio

La celebrazione del matrimonio civile è disciplinata dagli art. 106 e seguenti c.c. e avviene pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile al quale sono state richieste le pubblicazioni. La celebrazione prevede il compimento di una serie di attività ben precise. In particolare, alla presenza di due testimoni (che possono anche essere parenti dei nubendi e la cui eventuale mancanza non incide comunque sulla validità del matrimonio), l’ufficiale di stato civile dà lettura agli sposi degli art. 143, 144 e 147 c.c. concernenti i diritti e gli obblighi che nascono con questa forma matrimoniale (art. 107 c.c.). La procedura si conclude con la dichiarazione da parte dell’ufficiale che le parti sono unite in matrimonio: solo da questo momento il vincolo matrimoniale è pienamente efficace.

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