Le Convivenze di Fatto
La legge 76/2016, art. 1, comma 36, dichiara che i “conviventi di fatto” devono essere due persone maggiorenni omossesuali o eterossesuali unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale. La coppia non deve essere vincolata da rapporti di parentela, affinità, adozione da matrimonio o da unione civile.
Ai conviventi è riconosciuta la possibilità di visitare e assistere il partner ricoverato in ospedale, e di ricevere informazioni personali alla stessa stregua dei familiari. Così come di visitarlo se recluso in carcere. È riconosciuto anche il diritto di subentrare nell’affitto e nella locazione. Merita particolare attenzione il comma 46 che introduce nel Codice Civile l’art. 230-ter:
“Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, spetta una partecipazione agli utili dell’impresa famigliare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno. Questo vale qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta, inabilitata o ricorrano i presupposti per l’amministrazione di sostegno (comma 48).
In caso di morte di uno dei conviventi per fatto illecito di un terzo, il risarcimento spetta al convivente superstite. I criteri validi sono identici per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49).
I conviventi inoltre, secondo il comma 50, possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto deve essere fatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o con firma autenticata da un notaio o da un avvocato (comma 51). Tale atto deve essere trasmesso al comune di residenza entro 10 giorni per l’iscrizione all’anagrafe e può contenere:
- l’indicazione della residenza dei contraenti
- le contribuzioni economiche delle parti
- il regime patrimoniale della comunione dei beni
Il contratto di convivenza può essere sempre modificato, solo con forma scritta indicata nel comma 54 e non può essere sottoposto né a termine né a condizione (comma 56). Un contratto che contiene tutte queste pattuizioni è nullo e può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse se uno dei due contraenti:
- ha un vincolo di matrimonio, di unione civile o un altro contratto di convivenza ancora validi;
- non è maggiorenne;
- ha rapporti di parentela o affinità con l’altro convivente;
- è interdetto giudizialmente;
- è stato condannato per omicidio (anche tentato) del coniuge o parte dell’unione civile dell’altro convivente.
La sospensione di tutti gli effetti del contratto di convivenza viene dichiarata quando una delle coppie dei contraenti è sottoposta a un processo d’interdizione o misura cautelare.
È invece prevista la risoluzione del contratto di convivenza (comma 59):
- per accordo delle parti;
- per recesso unilaterale;
- per matrimonio o unione civile tra conviventi;
- per morte di uno dei due
Di grande importanza per questo istituto è quanto previsto dal comma 63 che, aggiungendo alla legge 218/1995 l’art 30-bis, stabilisce che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Invece ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la coppia convive prevalentemente. Il comma 65 indica quali sono i diritti del convivente quando viene a cessare il contratto. Il giudice, su istanza della parte, stabilisce a favore del convivente eventuali alimenti.